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Cui prodest?

Non è possibile mettere in discussione la necessità di un accertamento della sussistenza dei tuoi requisiti fisici e psichici d’idoneità, per il conseguimento o la conferma della validità di un titolo abilitante alla guida, quale la patente: si tratta di un fondamentale presidio di sicurezza per te e per la collettività.

Nei casi in cui sorgano dubbi sulla loro sussistenza, tra i quali l’accertata guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, il D.L.vo 285/92, art. 119, comma 4, affida l’accertamento dei requisiti d’idoneità alla seduta di una Commissione medica locale.

Questo strumento e il suo funzionamento sono descritti nella sezione Come funziona [8]. Si tratta di uno strumento molto potente, che ha la facoltà di sottoporre a un controllo regolare e perpetuo i tuoi requisiti d’idoneità alla guida. Allo stesso tempo, il suo utilizzo scorretto e arbitrario, distorto al fine di ottenere qualche tipo di vantaggio personale, potrebbe mettere gravemente a rischio la tutela della sicurezza della guida, compromettendo l’efficacia di questo formidabile presidio: cercheremo di capire se questa sia un’eventualità possibile e a chi potrebbe convenire.

Un vantaggio economico: la retribuzione della prestazione della CML

Fortunatamente la normativa stabilisce in modo chiaro l’importo della retribuzione per la prestazione della CML e chi se ne spetti l’onere:

Per l’accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche ed attitudinali previste dal comma 4 dell’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successiva modificazione, da effettuarsi da parte delle commissioni mediche locali, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i seguenti diritti:
a) diritto fisso L. 36.000;
b) diritto suppletivo di L. 12.000 (pari ad un terzo della quota di cui al precedente punto a) per ciascun componente aggiuntivo della commissione qualora la quota stessa si avvalga della consulenza – ove necessario – di un ingegnere della motorizzazione civile e di un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione (D.M. 27 dicembre 1994, art. 1, come modificato da D.M. 14 settembre 1998, art. 1).

Gli importi indicati sono quelli con cui avrai ormai una certa dimestichezza, se ti sei rivolto ad una CML per l’accertamento dei requisiti d’idoneità alla guida: si tratta del pagamento del diritto fisso di € 18,59 e del diritto suppletivo di € 6,20, quest’ultimo richiesto di norma dalla CML solo nei confronti dei titolari di patente speciale o per la valutazione di alcune patologie invalidanti, casi per i quali è previsto che la Commissione sia integrata da uno specialista.

La normativa stabilisce inoltre quali quote di questi diritti sono indirizzate per il funzionamento della CML e quali direttamente ai componenti per la rispettiva prestazione.

L’ammontare dei diritti corrisposti dai richiedenti sarà utilizzato come segue:
a) il 10% per le spese di funzionamento delle commissioni mediche, ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e l’eventuale indennità di trasferta a favore dei componenti che ne abbiano titolo;
b) il 90% da suddividere in parti uguali tra i componenti della commissione, a titolo di compenso per l’opera prestata (D.M. 27 dicembre 1994, art. 3).

Questa parte della normativa non è proprio cristallina, ma è possibile dedurre che la quota indicata al punto a) sia quella destinata al compenso per l’attività svolta dalla segreteria, mentre la quota indicata al punto b) per quella svolta dalla CML. Notiamo per inciso come la ripartizione dei diritti in simili quote sia piuttosto bizzarra: tanto valeva stabilire che la Commissione pagasse un caffè alla segreteria, dal momento che gli sono destinati davvero solo gli spiccioli!

Prima di passare oltre è bene ricordare che i compensi percepiti dai componenti della CML, sono compensi fuori dalla busta paga. La CML presta la sua attività – nell’ipotesi di una condotta corretta da parte del professionista – al di fuori dell’orario di servizio e la relativa retribuzione si somma al regolare stipendio come dirigente medico.

Il calcolo del compenso annuo per l’attività svolta da una CML campione

È il momento di fare i “conti della serva”: a quanto ammonta il guadagno straordinario che un dirigente medico potrebbe ricavare alla sua attività come componente di una CML in anno? Proveremo a rispondere a tale domanda formulando una stima ipotetica per quanto potrebbe riguardare un componente della CML Roma 1.

Se le CML Roma 1 rispettasse la normativa, rispondere alla domanda non richiederebbe un grande sforzo:

Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell’organo presieduto, relativa all’anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant’altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall’articolo 1, comma 4, del codice (D.P.R. 495/92, art. 330, comma 15).

Non sarebbe difficile moltiplicare il numero delle visite mediche effettuate da ogni componente per il compenso previsto, che se la matematica non è un’opinione ammonta a € 5,58: il totale del diritto fisso, diviso per 3 e decurtato del 10% da destinare alle spese di funzionamento. Purtroppo però non è proprio facile rintracciare la «dettagliata relazione» di cui parla la normativa.

La liquidazione dei compensi per i componenti delle Commissioni mediche locali è comunque regolarmente corrisposta dalle ASL, su tutto il territorio nazionale. Alcune aziende pubblicano le determinazioni dirigenziali, dove sono definiti i compensi (alla pagina Informazioni varie [9] i documenti originali): è così possibile ricostruire una stima ipotetica del compenso di alcune CML campione, a patto di conoscere il rispettivo bacino di utenza. Osserviamo la seguente Tabella 1. Compensi CML campione.

Le prime 4 colonne riportano dati reali: per ogni CML è segnata la provincia, l’anno, i mesi e il compenso generale relativo. Nella colonna “COMPENSO ANNUO” è riportata una stima del compenso annuo generale, ottenuta calcolando il compenso mensile ipotetico (colonna 4 / colonna 3) e moltiplicandolo per 12. Nella colonna “VISITE ANNUE” è riportata una stima delle visite effettuate, ottenuta dividendo il compenso annuo per il costo di una visita (€ 18,59).

Stima ipotetica del compenso annuo per l’attività svolta come componente della CML Roma 1

A questo punto è possibile calcolare una stima ipotetica del compenso annuo per un singolo componente della CML Roma 1, dividendo il bacino di utenza della CML Roma 1 per quello di una qualsiasi delle CML, moltiplicando per il relativo compenso e dividendo per 3. I risultati sono riportati nella Tabella 2. Compenso CML Roma 1 per campione CML.

Per ottenere quello che stiamo cercando non resta che arrotondare un po’ i risultati. È possibile innanzitutto stabilire quali siano la stima minima e quella massima, per poi calcolare la media tra i valori rimanenti.

Eseguite le dovute operazioni, possiamo affermare quanto segue: l’ipotetico guadagno annuo di un componente per le prestazioni presso la CML Roma 1 è di minimo € 27.076,77, massimo € 150.575,26 e ragionevolmente di € 83.282,83 (ma probabilmente superiore …).

Precisazioni sulla stima ipotetica del compenso annuo

Il bacino di utenza della CML Roma 1 è calcolato a 1.086.328 unità, ossia un terzo di 3.258.984. Questo numero è ottenuto considerando la popolazione dei distretti sanitari che ricadono all’interno delle 15 municipalità della capitale, dove sono presenti 3 CML, cui si aggiunge la popolazione dei distretti sanitari della ASL Roma 4, dove non sono presenti CML. Le prestazioni della CML non rientrano infatti nei LEA del SSN: non è quindi possibile correlare l’utenza di un determinato distretto sanitario a quella di una determinata CML, come del resto si evince dalle disposizioni prefettizie, nei casi in cui è richiesto l’accertamento d’idoneità alla guida in CML.

È chiaro che le stime appena presentate sono da prendere con il beneficio del dubbio, non crediamo che però si discostino di molto dal vero. Ripetiamo che l’unica maniera di conoscere la stima esatta è conoscere il numero di visite effettuate dalla CML Roma 1.

La stima potrebbe anche essere ritoccata al ribasso per alcuni motivi. In realtà i membri della CML possono arrivare a 5, perché la normativa prevede la nomina di 2 membri supplenti, in caso quelli ordinari siano indisposti per le sedute. Nel computo della liquidazione dei compensi delle CML rientrano inoltre le prestazioni dei membri esterni, la cui presenza è prevista in determinati casi.

Una stima precisa di quali membri abbiano presenziato quante sedute potrebbe essere avanzata, ma non crediamo cambierebbe di molto i risultati presentati.

Un altro argomento riguarda la variabilità dei valori riportati nella colonna “TASSO DI CONTROLLO” della Tabella 2: si tratta del valore percentuale di viste effettuate rispetto al bacino di utenza dell’ASL, un indice della capillarità e dell’intensità nel controllo della popolazione. Certo non è possibile stabilire se la variabilità dei dati sia da attribuire ad una popolazione virtuosa o al lassismo della CML, proprio per questo è necessario tenere in considerazione quanto indicato dal calcolo della media.

Come fattore d’incertezza riguardo la stima, può in ultimo essere considerato che tranne nei casi in cui l’accertamento è stato disposto dal Prefetto (D.P.R. 495/92, art. 330, comma 10), è possibile rivolgersi presso qualunque CML sull’intero territorio nazionale, per cui l’effettiva utenza della CML potrebbe differire dalla platea di riferimento della municipalità.

In cosa consiste la prestazione della CML

Prima di trarre conclusioni, è necessario specificare in cosa consistano le attività svolte nelle prestazioni erogate dalle CML.

Il compito della CML è accertare i requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida, esprimendo il proprio giudizio in merito ai casi sottoposti. Questo compito è svolto per mezzo dell’apposizione di una firma su di un certificato medico denominato “Relazione medica per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida” (conforme al D.P.R. 54/19, allegato), da parte di ognuno dei tre membri della Commissione: il certificato medico acquista così valore legale come documento amministrativo e l’idoneità alla guida è accertata o meno.

Sembrerebbe una prestazione non molto onerosa, ma è chiaro che il giudizio della CML debba essere fondato su accertamenti medici, capaci di determinare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida. Tali accertamenti consistono in un esame obiettivo – una visita medica di controllo – effettuato dalla Commissione, alla cui discrezione possono precedere o seguire esami specialistici secondo il trascorso anamnestico o gli esiti diagnostici, di norma effettuati presso strutture pubbliche. Valutata l’anamnesi, eseguito l’esame obiettivo, valutati i referti, la Commissione è pronta per esprimere il suo fatidico giudizio e firmare il certificato: la sua prestazione è conclusa.

Accanto alla Commissione opera una Segreteria, che si occupa della parte organizzativa e amministrativa necessaria a permettere il regolare e corretto svolgimento dell’attività della Commissione. I compiti della Segreteria sono precisamente delineati dalla normativa:

Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l’archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati (D.P.R. 495/92, art. 330, comma 6).

Una nota circa la prestazione della CML

In realtà non è assolutamente chiaro in cosa debba consistere la prestazione della CML. È chiaro che la Commissione debba accertare l’idoneità alla guida ed esprimere un giudizio in merito, ma non si capisce se effettivamente le spetti il compito di effettuare una “visita medica” e in cosa questo esame debba consistere. Non è chiaro se la cosiddetta “visita collegiale” e la cosiddetta “seduta” debbano coincidere, non è chiaro se la visita debba essere o meno presenziata da tutti e tre i membri della Commissione, se possa essere svolta da altri professionisti mentre alla seduta vera e propria spetti solamente il giudizio. Non è chiaro infine perché la seduta di tre dirigenti medici in cui consiste la CML sia chiamata a svolgere il compito di un ordinario controllo dell’acuità visiva e dell’udito, compito comunemente svolto da uno dei medici indicati D.L.vo 285/92, art. 119, comma 2.

Cottimo fiduciario straordinario: a chi conviene retribuire così la prestazione della CML?

È ora il momento di tirare le somme di questa breve indagine. Non è certamente stato predisposto uno schema volto a sfruttare la normativa per ottenere vantaggi personali, né la normativa è stata predisposta con simili obiettivi, però è chiaro che i componenti della CML traggano un certo beneficio economico dalla loro prestazione, che costituisce un indiscutibile vantaggio personale (a tue spese).

Forse il compenso di € 5,58 previsto per il singolo giudizio di un componente della CML non è adeguato alla prestazione, sicuramente tale importo dovrebbe essere aggiornato in funzione dei cambiamenti in atto nella società, dato che è rimasto invariato da oltre 25 anni, però è chiaro che tale importo non sarebbe l’unica cosa da cambiare in questa faccenda: vediamo perché.

La retribuzione della CML è corrisposta in una maniera che si presta troppo facilmente a generare vantaggi personali e conflitti d’interessi, nel caso in cui i suoi componenti decidano di agire in malafede – sia ben chiaro.

Innanzitutto questa retribuzione è percepita come “straordinario”, costituisce quindi intrinsecamente un profitto aggiuntivo a quello previsto dal contratto come dipendente del SSN, che può spingere ad abuso e addirittura creare dipendenza se non regolato. Purtroppo chi regola la quota di straordinario è la CML stessa, perché è il suo giudizio che stabilisce numero e cadenza dei controlli che saranno così retribuiti.

In secondo luogo questa retribuzione straordinaria è percepita “a cottimo”, ossia una quota a prestazione: è evidente che il numero di prestazioni sarà così direttamente proporzionale al compenso percepito, lasciando la possibilità di intervenire sul rapporto tra qualità e quantità delle prestazioni, perché è logico che maggiore sarà il numero delle prestazioni, minore sarà la loro qualità.

Per ultimo la retribuzione è “fiduciaria”, ossia non teme concorrenza. Questo è il punto più critico: Il meccanismo che regola la qualità di una prestazione a cottimo è infatti proprio la concorrenza, perché offre la possibilità di un’alternativa qualora la qualità offerta sia al di sotto del livello accettabile, funzionando così da deterrente per chi intenda sacrificare la qualità alla quantità con lo scopo di trarre maggior profitto. Purtroppo la CML non teme concorrenza, perché la normativa non prevede un’alternativa al giudizio della CML.

In conclusione è possibile affermare che l’attuale retribuzione a cottimo fiduciario straordinario permette lo sfruttamento a vantaggio personale di un presidio fondamentale quale la CML, da parte dei suoi componenti, con esiti potenzialmente disastrosi per quanto riguarda una questione di straordinaria importanza come la sicurezza della guida.