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Rinnovo in Commissione e riduzione del termine di validità della patente

Quando la patente raggiunge il termine di validità, come indicato dal D.L.vo 285/92, art. 126, è necessario procedere a un accertamento dei requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida, al fine di poter condurre un veicolo a motore nel rispetto della normativa: in questo consiste il rinnovo o più propriamente la conferma di validità della patente di guida.

Nei casi indicati dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 4, in cui l’accertamento è affidato alla Commissione medica locale, le condizioni del rinnovo possono subire e di norma subiscono alcune importanti variazioni.

Il rinnovo in Commissione

Alle commissioni è lasciato un potere decisionale sorprendentemente ampio, riguardo alla valutazione dei requisiti d’idoneità alla guida. Un potere che consente di ridurre arbitrariamente il termine di validità della patente e di richiedere, raggiunto il termine di validità prescritto, un successivo accertamento di competenza della Commissione. Come se il medico che ha prescritto uno sciroppo per la cura di un mal di gola, annotasse che l’effetto della medicina svanisce dopo una settimana e richiedesse di tornare a riprendere lo sciroppo subito dopo.

È così che le commissioni in generale e in particolare la CML Roma 1, tendono a rinnovare la patente con validità estremamente ridotta e a richiedere nuovi accertamenti a oltranza, talvolta in numero prestabilito e con progressivo aumento del termine di validità, prescrizioni che entrambi non trovano carattere di obbligatorietà nel Codice della strada.

Le commissioni operano in tale maniera soprattutto nei casi in cui l’accertamento è richiesto per la revisione della patente disposta dal Prefetto, nelle circostanze di cui abbiamo discusso alla pagina guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica e revisione della patente [5].

Spesso ti sarai chiesto come sia possibile tutto ciò, se è legale, se esiste una via di uscita: cercheremo qui di approfondire la questione.

La riduzione del termine di validità

È esplicitamente previsto dal Codice della strada che, una volta espresso il giudizio d’idoneità alla guida, la Commissione medica locale abbia la facoltà di prescrivere una riduzione del termine di validità della patente di guida, rispetto a quanto previsto dal D.L.vo 285/92, art. 126. All’esito del loro verdetto le Commissioni mediche locali:

Comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali (D.L.vo 285/92, art. 119, comma 5).

La prima osservazione da puntualizzare è che il testo parla di «eventuali riduzioni della validità della patente»: la riduzione del termine di validità è contemplata come una prescrizione possibile ma non indispensabile. La discrezionalità della prescrizione sembra essere lasciata al giudizio della Commissione, che potrebbe modularla a proprio piacimento in base alla severità della patologia, un’altra interpretazione potrebbe riferire l’eventualità della prescrizione ai casi che la prevedono esplicitamente:

Secondo quest’ultima interpretazione, la Commissione potrebbe prescrivere la riduzione del termine di validità della patente nei soli casi esplicitamente previsti dalla normativa, che sarebbero contemplati come i casi eventuali della prescrizione cui si riferisce il Codice della strada: è noto che le CML non seguano una tale interpretazione.

In ogni caso la riduzione del termine di validità è una prescrizione eventuale, come ha confermato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le procedure per la comunicazione telematica dei contenuti del certificato medico, stabilite dal Ministero, prevedono che la CML trasmetta all’Ufficio Centrale Operativo:

Espressione del giudizio di idoneità, con indicazione specifica, se del caso, del termine ultimo di validità del rinnovo, se stabilito in misura ridotta rispetto alle disposizioni dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e della riclassificazione della patente posseduta dall’interessato (D.M. 9 agosto 2013, art. 1, comma 1, lettera e).

Una seconda osservazione, complementare alla prima, riguarda l’entità della riduzione del termine di validità ossia la durata della validità. Oltre ai casi elencati in precedenza, la normativa non contiene alcun riferimento a una “validità ridotta” della patente di guida, né indica limiti inferiori al termine di validità che può essere ipoteticamente prescritto, stante quanto indicato dal D.L.vo 285/92, art. 126, come limite superiore. Questo significa che, sia chiaro il ragionamento per assurdo, la Commissione potrebbe prescrivere una riduzione del termine di validità della patente anche della durata di un solo giorno: chi potrebbe impedirglielo?!

Attenendosi all’interpretazione della normativa che attribuisce alla Commissione la facoltà di prescrivere arbitrariamente l’eventuale riduzione del termine di validità, la discrezionalità sull’entità della riduzione diventa totale.

La cronicizzazione della patologia

È esplicitamente previsto dal Codice della strada, che in presenza di patologie invalidanti alla guida, l’accertamento dei requisiti d’idoneità contestuale alla conferma di validità della patente, sia effettuato dalla CML.

Non è invece esplicitamente indicato a chi spetti il compito di diagnosticare la patologia in chi ne presenti i sintomi. In questi casi sembrerebbe decisivo il parere del medico accertatore menzionato dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 1, cui sorgano dubbi circa l’idoneità alla guida e che, ravvisata la sintomatologia patologica, rimetterebbe il giudizio a una seduta medica specialistica, costituita dalla Commissione.

Le eccezioni a tale procedura dipendono dalle disposizioni derivanti dall’autorità del Prefetto e degli Uffici competenti della Motorizzazione, che entrambi possono richiedere, nei casi stabiliti, l’accertamento presso la CML.

Questo preambolo è necessario, perché chiarisce come non sia corretto “automatizzare” la disposizione dell’accertamento in CML. Se è possibile guarire da una patologia, non è possibile che in caso di patologie pregresse, l’accertamento debba essere “automaticamente” effettuato dalla CML: questa dovrebbe intervenire in seguito alla valutazione dubbia del medico accertatore, cui spetta il compito di esprimere un giudizio sui requisiti d’idoneità e pertanto sulla presenza di eventuali patologie.

La richiesta dei successivi controlli

Espresso il giudizio sull’idoneità alla guida, la CML Roma 1 in particolare e in genere la maggior parte delle CML, trasmettono alla Morotizzazione la prescizione riguardo la riduzione del termine di validità della patente, richiedendo inoltre che il successivo accertamento sia effettuato presso una CML. Il Regolamento di esecuzione del Codice della strada prevede una simile facoltà per la Commissione, che oltre all’esito del giudizio:

Indicherà anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida (D.P.R. 495/92, art. 319, comma 4).

È questo il perno su cui si fondano i protocolli di accertamento delle CML, qualora prevedano una serie di successivi controlli in numero prestabilito e con progressiva durata della validità. In questo caso come riguardo alla riduzione del termine di validità della patente, è possibile interpretare il testo accordando alla CML completa discrezionalità sulla richiesta dei “successivi controlli”: seguendo il ragionamento per assurdo, la Commissione potrebbe richiedere un controllo al giorno per un numero indeterminato di volte, una sorta di ergastolo della patente con libertà vigilata!

Come nel precedente caso, tutto ruota intorno all’interpretazione del termine “eventuale” . L’eventualità del successivo controllo, potrebbe essere riferita ai casi in cui la legge preveda un termine di validità diverso rispetto a quello indicato dal D.L.vo 285/92, art. 126, che pertanto richiederebbe una specifica prescrizione da parte della CML.

Questa interpretazione sarebbe perfettamente armonizzata con l’esenzione dalla visita in CML prevista dalla L. 114/14, art. 25, dalla quale si evince in maniera incontestabile il carattere eventuale e non arbitrario della richiesta del successivo controllo, almeno nei confronti dei portatori di mutilazioni o minorazioni fisiche.

Proseguendo con questo ragionamento, sarebbe anche chiarita la limitazione dell’esenzione dalla visita in CML ai soli casi dei portatori di mutilazioni o minorazioni fisiche: molto semplice, che senso avrebbe prevedere una norma che esenti da una visita medica specialistica, in assenza di patologia invalidante?