La Commissione medica locale ti prende in giro: una nota sul certificato

Si rende necessario un chiarimento circa il modello che le Commissioni mediche locali sono tenute a utilizzare quando, in seguito a visita medica e accertamenti, certificano la tua idoneità alla guida.

La questione è stata già trattata, tralasciando però un’importante novità di carattere burocratico: il nuovo modello atto alla «relazione medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per il rinnovo della patente di guida in via telematica», fornito in allegato al Decreto 21 gennaio 2014 del Ministero della Salute.

Cosa c’è da sapere? Innanzitutto il modello è utilizzabile nel solo caso di rinnovo della patente di guida, dunque nel caso di conseguimento, rilascio o revisione non può essere utilizzato. In secondo luogo è opportuno precisare che non è presente alcuna menzione esplicita alla riduzione di validità della patente di guida o alla necessità di un successivo controllo, confermando ancora una volta la totale eventualità di tali richieste.

In breve il modello è stato redatto sulla falsariga dei vecchi certificati, in accordo con i requisiti d’idoneità richiesti dal D.L.vo 59/11. Il modello è inoltre valido sia per i rinnovi presso il medico monocratico che presso la Commissione medica locale.

Questioni rilevanti

Non è ammissibile che una Commissione non accerti concretamente i requisiti che afferma di accertare, come avviene nel caso della Commissione medica locale Roma 1 riguardo agli specifici requisiti visivi.

Ma quale modello devono compilare le Commissioni? La questione non è così semplice: volendo andare al nocciolo del problema i modelli a disposizione si ritrovano in regolamenti che non hanno un vero e proprio carattere normativo, tanto il modello fornito dal D.P.R. 495/92, quanto quello fornito dal Decreto 21 gennaio 2014 del Ministero della Salute.

Teoricamente le Commissioni potrebbero proporre un modello a loro piacimento, salvo poi incorrere nel malcontento dei loro collaboratori e superiori, i quali se insoddisfatti evidentemente cercherebbero di allontanare presidente e membri dalla posizione ricoperta.

Possiamo però formulare alcune ipotesi sulle più probabili situazioni concrete.

  • Il modello “nuovo” viene utilizzato solo per i rinnovi, in tutti gli altri casi si ricorre al modello “vecchio”.
  • Il modello nuovo non viene utilizzato.
  • Il modello nuovo viene utilizzato in tutti i casi.
  • Vengono utilizzati modelli diversi da quelli forniti dalla normativa.
  • Vengono utilizzati entrambi i modelli in tutti i casi.

Attenendosi all’ultima delle possibilità appena elencate le Commissioni certo avrebbero da compilare due volte modelli simili, ma almeno sarebbero sicure di non sbagliare: questa perciò sembra la soluzione preferibile.

Per finire è giusto ricordare che in ogni caso il D.L.vo 59/11 stabilisce quali siano i requisiti d’idoneità alla guida attualmente richiesti dalla legge. In ogni caso dunque il modello dovrà indicare l’accertamento di tali requisiti.

Ma oltre a indicare quali siano i requisiti le Commissioni in concreto dovrebbero anche accertare tali requisiti. Si tratta di una questione di serietà e per questo il titolo dell’articolo recita “La Commissione medica locale ti prende in giro”: non è ammissibile che una Commissione non accerti concretamente i requisiti che afferma di accertare, come avviene nel caso della Commissione medica locale Roma 1 riguardo ai requisiti visivi con illuminazione crepuscolare, di recupero dopo abbagliamento e di sensibilità al contrasto.

Affidare a simili professionisti l’accertamento della propria idoneità alla guida – una questione molto seria – è decisamente umiliante.

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