Chiarezza normativa

aggiornato il: 10 Febbraio 2016 Stampa pagina Stampa pagina

Offriremo qui uno spunto per una possibile interpretazione di alcune norme su cui si fonda l’uso del rinnovo della patente di guida commissionata presso la Commissione Medica Locale. Mostrando come l’interpretazione in uso non ha un chiaro fondamento giuridico.

Il D.L.vo 285/92, art. 119, c. 4, let. c) stabilisce che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida è effettuato dalla Commissione Medica Locale nei confronti di coloro di cui è fatta richiesta dal il Prefetto o dall’Ufficio Competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

Questo caso rappresenta chiaramente un’eccezione alla norma, la Commissione di norma è tenuta infatti ad accertare i requisiti di coloro in cui è presente una particolare condizione di salute:

  • Mutilazioni o minorazioni fisiche.
  • Oltre 65 anni di età (nel caso di abilitazione alla guida di mezzi pesanti).
  • Diabete (nel caso di patenti di guida categoria C, D e sottocategorie).

Un’altra eccezione è costituita da coloro per i quali l’accertamento effettuato dal personale medico ordinario ha fatto sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida. Per approfondire è opportuno riferirsi al D.L.vo 285/92,art. 119, c. 4.

L’interpretazione qui proposta è che il D.L.vo 285/92, art. 119, c. 4, let. c) si riferisca a una circostanza eccezionale e che gli accertamenti presso la Commissione Medica Locale siano da effettuare una tantum.

Una volta accertata l’idoneità al conseguimento della patente di guida, con le dovute limitazioni di validità, al momento del rinnovo la richiesta del Prefetto non ha più consistenza, in quanto non sussiste alcuna circostanza che la giustifichi. Viene dunque a mancare una motivazione valida per cui l’accertamento debba essere effettuato presso la Commissione.

Utilizzando un esempio concreto è come se tu avessi un braccio ingessato e facessi richiesta della patente di guida. In quel momento tu hai una temporanea minorazione fisica e dovresti rivolgerti a una Commissione Medica Locale per effettuare gli accertamenti dei requisiti per il conseguimento della patente di guida. Mettiamo il caso che tu venga giudicato idoneo, ha senso che alla scadenza della validità della tua patente tu debba tornare dalla Commissione per verificare se ti sei rotto nuovamente un braccio? Certo, rompersi un braccio non costituisce reato, però penso che tu abbia afferrato la logica.

Ricapitolando: hai infranto il D.L.vo 285/92, art. 186, 186bis, 187, la patente di guida ti è stata ritirata e sospesa, il Prefetto ha dunque disposto che per il rilascio la tua patente sia sottoposta a revisione, facendo richiesta che tu effettui gli accertamenti d’idoneità alla guida presso la Commissione Medica Locale.

Il testo di legge non è chiaro a proposito della relazione tra la richiesta del Prefetto di una revisione della patente di guida da parte della Commissione Medica Locale e la necessità di effettuare i successivi rinnovi presso la stessa Commissione.

L’interpretazione attualmente in uso considera la richiesta del Prefetto come valida a tempo indeterminato o meglio, considera che la richiesta del Prefetto “trasformi” colui a cui è riferita in un categoria di individuo definibile come “coloro-per-i-quali-è-fatta-richiesta-dal-Prefetto”, per sempre. Il risultato è un curioso effetto “giradischi inceppato”.

I due indizi principali a favore dell’interpretazione qui fornita.

Esistono dei casi pratici in cui la normativa sembra propendere esplicitamente per l’interpretazione qui fornita, veniamo al primo e leggiamo il seguente testo di legge:

Nel caso previsto dell’articolo 119, comma 4, lettera c) del codice, l’accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto (D.P.R. 495/92, art. 330, c. 10).

Il Legislatore ci vuole far capire che in un caso specifico come quello indicato, l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per l’idoneità alla guida deve essere effettuato presso una specifica Commissione Medica Locale: quella indicata nel provvedimento del Prefetto.

Siccome il verbo dovere indica un obbligo consegue che l’obbligo indicato sia una condizione necessaria per definire il caso specifico. Se dunque tale condizione non è prevista non potrà trattarsi del detto caso.

Se per i rinnovi successivi al rilascio della patente di guida non è previsto l’obbligo specificato nel testo citato, risulta che tali casi non rientrino «nel caso previsto dell’articolo 119, comma 4, lettera c) del codice».

È chiaro quindi che il caso dei successivi rinnovi non sia un «caso previsto dell’articolo 119, comma 4, lettera c) del codice». Se quindi è valido il seguente testo di legge:

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale (D.L.vo 285/92, art. 119, c. 2).

Consegue che il caso dei successivi rinnovi non rientri tra «i casi stabiliti nel comma 4». Risulta dunque che o l’attuale interpretazione della procedura di rinnovo è contraddittoria o per i rinnovi successivi al rilascio della patente, non sussistendo un provvedimento del Prefetto, non c’è alcuna disposizione di legge per cui sia necessario effettuare gli accertamenti presso le Commissioni Mediche Locali.

Il secondo caso riguarda una normativa che prevede la possibilità, per gli Uffici della Motorizzazione Civile, di rilasciare un permesso di guida provvisorio a chi debba effettuare gli accertamenti dei requisiti fisici e psichici per l’idoneità alla guida presso le Commissioni Mediche Locali, nel caso del rinnovo della patente di guida. Il testo della normativa specifica però che:

Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (L. 120/10, art. 59, c. 2).

La circolare 0086959, 28/10/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha però specificato che, tra gli altri casi, gli Uffici della Motorizzazione Civile non possono procedere al rilascio del permesso di guida provvisorio:

Quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 sia stata presentata da conducenti nei confronti dei quali il prefetto, ai sensi degli articoli 186, co. 8, o 187, co. 6, abbia disposto una visita in commissione medica locale per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Peraltro, stante la puntuale formulazione del comma 2 dell’articolo 59 in esame con riferimento al comma 8 dell’articolo 186 ed al comma 6 dell’articolo 187 del codice della strada, può senz’altro procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida in favore di conducenti che – avendo superato la visita disposta dal prefetto ai sensi delle predette disposizioni – siano successivamente chiamati a revisione dei requisiti psico-fisici presso una commissione medica locale.

Risulta anche da questa circolare molto chiaramente come il caso dell’effettuazione degli accertamenti presso le Commissioni Mediche Locali per il successivo rinnovo, non sia assimilabile al caso in cui l’effettuazione dei detti accertamenti sia ordinata da una disposizione del Prefetto.

Se dunque il caso del successivo rinnovo o “revisione” non è uno dei casi indicati dal D.L.vo 285/92, art. 119, c. 4, non si capisce come sia giustificabile da un punto di vista normativo che per effettuare gli accertamenti previsti nelle dette circostanze sia necessario recarsi presso la Commissione Medica Locale.

COMMENTI

4 commenti su “Chiarezza normativa
  1. Grazie per quello che avete creato. Premesso che non sono del tutto contrario alle sanzioni previste nei casi di guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica, contesto però nella maniera più assoluta i protocolli della CML che allungano fino a 12 anni (in assenza di recidiva) il calvario del rinnovo patente. Oggi ho terminato l’ultimo esame dell’ultimo rinnovo dopo dodici anni dal fatto. Dodici anni fa ero un ragazzo tranquillo che ha fatto una cazzata, pagandone il prezzo. Oggi sono un uomo sposato con in figlio di nove anni. Questo è il vero tema da affrontare!!! Ora nello specifico vorrei dibattere riguardo alla proroga della scadenza patente. Molte persone incontrate durante le visite hanno ricevuto la comunicazione che per l’art. 186 e187 non è prevista la proroga. Non è sempre così!!! Solo per il primo rinnovo non è prevista, mentre invece per le successive revisioni si può ottenere la proroga della scadenza fino al termine degli accertamenti tossicologici richiesti dalla CML. Questa informazione va comunicata con più attenzione perché è molto difficile capirla attraverso ricerche on line. Meno che mai dagli uffici preposti che diffondono false informazioni. Io personalmente ho chiesto all’ufficio e posso confermare che la risposta è stata “lei non può richiedere la proroga”. Fatto sta che sono andato alla scuola guida con il foglio della CML che richiedeva gli accertamenti (prima della scadenza della patente) ed ho ottenuto il permesso. Un saluto

    1. Caro Emiliano,

      Ti ringraziamo per le care parole. La pagina che hai commentato contiene tante imprecisioni, che prima o poi saranno rettificate … a parte ciò, orientarsi nel mondo dell’accertamento d’idoneità alla guida non è sempre così semplice, perché le normative spesso cambiano, talvolta contraddicendo quello che in precedenza era valido.

      Rispetto quanto hai affermato confermiamo assolutamente e ti invitiamo a consultare la pagina Permesso di guida provvisorio e guida oltre il termine di validità della patente. È doveroso comunque precisare che la “revisione” è il procedimento disposto dal Prefetto o dalla Motorizzazione, in seguito a sospensione della patente di guida o all’insorgere di dubbi circa la persistenza dell’idoneità alla guida, mentre tutti i successivi controlli sono definiti “conferma della validità” o volgarmente “rinnovo”. Siamo comunque convinti che in realtà sarebbe più appropriato definire i successivi controlli in CML come “revisioni”.

  2. Se non è possibile fare meglio di così è perché diventi un individuo pericoloso è come scontare una pena in galera ed essere richiamati per l’ergastolo. Comunque l’iter per il rinnovo a seguito art 186 era a scadenza graduale fino al rinnovo normale a 5 anni per la patenti speciali. ma secondo me la commissione giudica senza seguire i parametri ma facendo come vuole, essendo 7 ma commissione.

    1. Sicuramente è un decreto incostituzionale con una forma di discriminazione aggravata … l’esempio è nel caso di riabilitazione in Comunità x tossicodipendenti dove ho notato che nelle commissioni medico legali non viene addirittura riconosciuto nemmeno un certificato di fine programma sia x alcol che x sostanze … e questa è una grande discrepanza impedendo al soggetto riabilitato di rifarsi una nuova vita!

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