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Principali obiezioni

Per essere più precisi formuliamo qui le principali obiezioni all’uso che viene fatto della normativa secondo l’interpretazione vigente.

1. La Commissione Medica Locale può richiedere un successivo controllo, limitando la validità della patente, una tantum.

Secondo il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, in merito ai requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida:

Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida (D.P.R. 495/92, art. 319, c. 4).

Se ritenessimo corretta l’interpretazione che abbiamo proposto, allora la Commissione Medica Locale può agire come sopra indicato solamente «quando sia espressamente previsto», è cioè quando ne faccia richiesta il Prefetto (o negli altri casi di sua competenza).

Questo vuol dire che la Commissione può effettuare l’accertamento dell’idoneità alla guida e richiedere un successivo controllo solo in seguito al rilascio della patente avvenuto dopo la sua sospensione per ordine del Prefetto, perché solo in questo caso sussistono le condizioni indicate dal D.L.vo 285/92, art. 119, c. 4, let. c), cioè che il Prefetto ne ha fatto specifica richiesta.

La normativa del resto parla chiaro. I casi in cui l’accertamento dell’idoneità alla guida è effettuato dalla Commissione Medica Locale sono quelli indicati dal D.L.vo 285/92, art. 119, c.4, lett. a), b), c), d), d-bis). Tra questi casi non vi è quello ipotetico in cui l’accertamento presso le Commissioni sia da effettuare nei confronti “di coloro per i quali è fatta richiesta dalla Commissione Medica Locale”.

In sostanza la Commissione Medica Locale è un organo a cui vengono presentate richieste dall’esterno, non può essa stessa auto-attribuirsi degli incarichi in una maniera che non trova riscontro nella normativa.

Chi decide se gli accertamenti di idoneità alla guida debbano o meno essere effettuati presso la Commissione Medica Locale non può essere la Commissione stessa, altrimenti, come si dice a Roma “te la canti e te la suoni”.

2. I limiti alla validità della patente di guida e la richiesta di un successivo controllo sono eventuali.

La norma a questo proposito parla molto chiaramente. La Commissione Medica Locale:

Indicherà anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida (D.P.R. 495/92, art. 319, c. 4).

Non c’è bisogno di farla tanto lunga. L’indicazione della data per un successivo controllo, oltre la quale cessa la validità della patente di guida, è eventuale. Non è possibile che l’eventualità costituisca la norma dei casi, come è attualmente in auge.

3. Nel caso in cui la Commissione Medica Locale richieda un successivo controllo, limitando così la validità della patente di guida, dovrebbe specificare il motivo di tale decisione basandosi sulla normativa vigente.

Abbiamo visto che secondo la normativa è eventualmente possibile alla Commissione Medica Locale richiedere un successivo controllo della tua idoneità alla guida. Nel caso in cui la Commissione lo richieda sarebbe corretto che ne indicasse le motivazioni.

La chiarezza in una faccenda seria e delicata come quella dell’idoneità alla guida è molto importante, non si possono liquidare i casi in cui è richiesto un successivo controllo apponendo una sigla su di un certificato.

La Motorizzazione e anche gli utenti dovrebbero essere informati in merito ai motivi che hanno portato la Commissione ad una tale decisione. I criteri che stabiliscono l’idoneità alla guida sono tanti e ben circostanziati: un buon medico indica qual è la malattia, non si limita a comunicare al paziente se è sano o malato.

In sostanza la Commissione Medica Locale decide che tu ti debba sottoporre a un successivo controllo perché ipotizza che in te possano insorgere patologie, tali da non renderti più idoneo alla guida. Non specifica però quali siano i sintomi, non esprime una prognosi: si limita a diagnosticare un male sconosciuto.

La Commissione Medica Locale dovrebbe invece fornire gli strumenti e indicare al paziente la via per guarire in via definitiva dal proprio male ed entrare in pieno possesso dei requisiti fisici e psichici per ottenere l’idoneità alla guida.

Altrimenti, per onestà, dovrebbe diagnosticare una patologia incurabile e quindi, giustamente, indicarti i controlli cui sottoporti, senza attribuirsi compiti che non sono specificati dalla normativa e che scavalcano la volontà del paziente.

4. Gli accertamenti tossicologici devono poter essere prenotati anche entro un limite di tempo superiore a quello indicato dalla Commissione Medica Locale Roma 1 all’atto della visita medica.

Nel documento [1] rilasciato dalla Commissione Medica Locale Roma 1 all’atto della visita medica, riguardante i diversi protocolli per gli accertamenti tossicologici, si legge:

Gli accertamenti clinico tossicologici sono da prenotare inderogabilmente entro e non oltre 7 giorni dalla data indicata in calce al presente foglio. In caso di inadempienza la pratica decade e se ne dovrà impiantare una ex novo con relativi oneri (prenotazione e pagamenti).

Tale condizione non trova riscontro nella normativa e non si capisce come sia possibile che la pratica decada. Le motivazioni potrebbero essere che la Commissione Medica Locale non ritenga più validi i risultati della sua visita medica passati sette giorni dalla stessa, quindi ritenga opportuno effettuare una nuova visita, oppure che la Segreteria non sia in grado di gestire le pratiche nel caso in cui la suddetta condizione non sia rispettata.

Il lasso di tempo di sette giorni sembra un po’ ristretto per annullare la validità di una visita medica, né si capisce come possa impedire la gestione della pratica a carico della Segreteria, a meno che questa non sia in grado di tenere aperta una pratica per un periodo superiore ai sette giorni in caso di una mancata conferma di prenotazione degli accertamenti.

5. Qualora non sia stata riscontrata una patologia che comprometta i requisiti per l’idoneità alla guida, il controllo dei detti requisiti da parte della Commissione Medica Locale non può esser richiesto un numero di volte indeterminato.

Abbiamo visto (D.P.R. 495/92, art. 319, c. 4) che la Commissione Medica Locale, una volta rinnovata la patente di guida commissionata, può eventualmente e a sua discrezione richiedere un successivo controllo. Questa discrezionalità deve avere però un limite esplicito.

La normativa non prevede infatti che la Commissione Medica Locale, qualora nel controllo non riscontri patologie che compromettano i requisiti per l’idoneità alla guida (D.P.R. 495/92, artt. 320-328 e D.L.vo 59/11, allegato III), non possa richiedere un successivo controllo.

Nel pieno rispetto della normativa (nella sua attuale interpretazione), la Commissione Medica Locale può richiedere un successivo controllo anche in un individuo perfettamente sano e per un numero indeterminato di volte: nulla limita la sua discrezionalità.

Dal momento poi che la Commissione Medica Locale non è tenuta a giustificare formalmente le sue decisioni, la sua eventuale richiesta di un successivo controllo non deve essere espressamente motivata. Per una questione seria come l’idoneità alla guida tale condotta sembra superficiale e inadeguata.

Sarebbe opportuno invece stabilire che se dai controlli non risulti alcuna delle patologie che compromettono i requisiti per l’idoneità alla guida, la Commissione Medicale Locale possa richiedere un successivo controllo un numero limitato di volte, ad esempio tre.