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Giudizio d’inidoneità alla guida e sospensione temporanea della patente

Trovi qui spiegato cosa è previsto dalla Legge in seguito a un giudizio d’inidoneità alla guida da parte della Commissione medica locale.

Come di certo saprai, nei casi previsti dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 4, il giudizio d’idoneità alla guida è demandato alla Commissione medica locale, il cui compito è accertare che tu abbia i requisiti fisici a psichici per la patente di guida stabiliti dal D.P.R. 495/92, art. 331, tramite il rilascio di un certificato medico che accerti la tua idoneità rispetto alle patologie invalidanti specificate dal D.L.vo. 59/11, all. III.

Nei casi in questione rientrano la revisione della patente disposta dal Prefetto e i successivi rinnovi, spesso originati da una sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica.

Se in seguito agli accertamenti richiesti dalla Commissione per formulare il suo giudizio, risultasse che tu soffra di una delle patologie invalidanti la cui severità sia tale da compromettere i tuoi requisiti d’idoneità, la Commissione emetterà un giudizio d’inidoneità alla guida, riportandolo sul certificato rilasciato al termine della procedura di revisione o rinnovo della patente.

Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice (D.L.vo 285/92, art. 119, comma 5).

La sospensione temporanea a tempo indeterminato

Il provvedimento di sospensione è adottato dalla Motorizzazione su indicazione della Commissione, ma secondo i termini previsti dalla normativa.

La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici (D.L.vo 285/92, art. 129, comma 2).

È chiaro che, nel caso di un giudizio d’inidoneità basato sull’accertamento di una temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici d’idoneità, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato. La Motorizzazione, su indicazione della Commissione, può solamente adottare una sospensione temporanea a tempo indeterminato della patente di guida (oppure, se il caso, una revoca).

La patente sospesa a tempo indeterminato potrà essere revisionata o rinnovata una volta ottenuta una nuova certificazione della Commissione: la normativa non prevede limiti di alcun tipo alla tua possibilità di richiedere una nuova certificazione.

Il termine di validità del giudizio della Commissione medica locale

In tale caso non può essere chiamato in causa quanto specificato per un giudizio d’idoneità, in merito ai limiti che la Commissione medica locale può indicare per la validità della sua certificazione, con la conseguente modifica del termine di validità della patente di guida.

Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida (D.L.vo 495/92, art. 319, comma 4).

La normativa indica in maniera chiara che la Commissione può indicare una «scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo», quindi un limite di tempo oltre il quale è necessario richiedere una nuova certificazione, non un limite di tempo entro il quale non è possibile richiederla.

La Commissione può indicare la necessità di effettuare un controllo entro un determinato limite di tempo, non un limite di tempo entro il quale non è possibile effettuarlo. Nel caso in cui tu non ti sottoponga al controllo entro il limite previsto, la Motorizzazione non potrà revisionare o rinnovare la tua patente.

La Motorizzazione, su indicazione della Commissione medica locale, non può in alcun caso adottare una sospensione temporanea a tempo determinato: tale sospensione può essere solamente decretata dal Prefetto.

Guida in assenza dei requisiti d’idoneità

In caso di perdita temporanea o permanente dei requisiti d’idoneità alla guida, la Motorizzazione emetterà un provvedimento di sospensione della patente. Nel periodo che intercorre tra il giudizio d’inidoneità della CML e l’emissione del provvedimento, se non è stato raggiunto il suo termine di validità, la patente rimane un titolo abilitante alla guida.

Una volta emesso il provvedimento di sospensione o raggiunto il termine di validità della patente, che in conseguenza del giudizio d’inidoneità non può essere rinnovata, non sarà ti sarà più possibile guidare. In caso intendessi metterti comunque al volante è bene sapere quali siano le conseguenze previste dalla normativa per questo specifico caso:

Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica (D.L.vo 285/92, art. 116, comma 15).