Rinnovo in Commissione e riduzione del termine di validità della patente

aggiornato il: 22 Marzo 2021 Stampa pagina Stampa pagina

Quando la patente raggiunge il termine di validità, come indicato dal D.L.vo 285/92, art. 126, è necessario procedere a un accertamento dei requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida, al fine di poter condurre un veicolo a motore nel rispetto della normativa: in questo consiste il rinnovo o più propriamente la conferma di validità della patente di guida.

Nei casi indicati dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 4, in cui l’accertamento è affidato alla Commissione medica locale, le condizioni del rinnovo possono subire e di norma subiscono alcune importanti variazioni.

Il rinnovo in Commissione

Alle commissioni è lasciato un potere decisionale sorprendentemente ampio, riguardo alla valutazione dei requisiti d’idoneità alla guida. Un potere che consente di ridurre arbitrariamente il termine di validità della patente e di richiedere, raggiunto il termine di validità prescritto, un successivo accertamento di competenza della Commissione. Come se il medico che ha prescritto uno sciroppo per la cura di un mal di gola, annotasse che l’effetto della medicina svanisce dopo una settimana e richiedesse di tornare a riprendere lo sciroppo subito dopo.

È così che le commissioni in generale e in particolare la CML Roma 1, tendono a rinnovare la patente con validità estremamente ridotta e a richiedere nuovi accertamenti a oltranza, talvolta in numero prestabilito e con progressivo aumento del termine di validità, prescrizioni che entrambi non trovano carattere di obbligatorietà nel Codice della strada.

Le commissioni operano in tale maniera soprattutto nei casi in cui l’accertamento è richiesto per la revisione della patente disposta dal Prefetto, nelle circostanze di cui abbiamo discusso alla pagina guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica e revisione della patente.

Spesso ti sarai chiesto come sia possibile tutto ciò, se è legale, se esiste una via di uscita: cercheremo qui di approfondire la questione.

La riduzione del termine di validità

È esplicitamente previsto dal Codice della strada che, una volta espresso il giudizio d’idoneità alla guida, la Commissione medica locale abbia la facoltà di prescrivere una riduzione del termine di validità della patente di guida, rispetto a quanto previsto dal D.L.vo 285/92, art. 126. All’esito del loro verdetto le Commissioni mediche locali:

Comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali (D.L.vo 285/92, art. 119, comma 5).

La prima osservazione da puntualizzare è che il testo parla di «eventuali riduzioni della validità della patente»: la riduzione del termine di validità è contemplata come una prescrizione possibile ma non indispensabile. La discrezionalità della prescrizione sembra essere lasciata al giudizio della Commissione, che potrebbe modularla a proprio piacimento in base alla severità della patologia, un’altra interpretazione potrebbe riferire l’eventualità della prescrizione ai casi che la prevedono esplicitamente:

  • Portatori di mutilazioni e minorazioni fisiche (D.L.vo 285/92, art. 126, comma 5).
  • Sospetta o accertata presenza di una malattia dell’apparato visivo (D.P.R. 495/92, art. 322, commi 12-13).
  • Diabete mellito, in caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave (D.L.vo 59/11, allegato III, C.1.2, C.2.2).
  • Epilessia (D.P.R. 495/92, Appendice II – art. 320, D).
  • Patologie psichiche, sindrome da dipendenza da alcool o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, limitatamente alle patenti di guida di categoria superiore (D.P.R. 495/92, Appendice II – art. 320, E, F).
  • Presenza di malattie o traumatismi invalidanti del sistema nervoso centrale e periferico (D.P.R. 495/92, Appendice II – art. 320, D).

Secondo quest’ultima interpretazione, la Commissione potrebbe prescrivere la riduzione del termine di validità della patente nei soli casi esplicitamente previsti dalla normativa, che sarebbero contemplati come i casi eventuali della prescrizione cui si riferisce il Codice della strada: è noto che le CML non seguano una tale interpretazione.

In ogni caso la riduzione del termine di validità è una prescrizione eventuale, come ha confermato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le procedure per la comunicazione telematica dei contenuti del certificato medico, stabilite dal Ministero, prevedono che la CML trasmetta all’Ufficio Centrale Operativo:

Espressione del giudizio di idoneità, con indicazione specifica, se del caso, del termine ultimo di validità del rinnovo, se stabilito in misura ridotta rispetto alle disposizioni dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e della riclassificazione della patente posseduta dall’interessato (D.M. 9 agosto 2013, art. 1, comma 1, lettera e).

Una seconda osservazione, complementare alla prima, riguarda l’entità della riduzione del termine di validità ossia la durata della validità. Oltre ai casi elencati in precedenza, la normativa non contiene alcun riferimento a una “validità ridotta” della patente di guida, né indica limiti inferiori al termine di validità che può essere ipoteticamente prescritto, stante quanto indicato dal D.L.vo 285/92, art. 126, come limite superiore. Questo significa che, sia chiaro il ragionamento per assurdo, la Commissione potrebbe prescrivere una riduzione del termine di validità della patente anche della durata di un solo giorno: chi potrebbe impedirglielo?!

Attenendosi all’interpretazione della normativa che attribuisce alla Commissione la facoltà di prescrivere arbitrariamente l’eventuale riduzione del termine di validità, la discrezionalità sull’entità della riduzione diventa totale.

La cronicizzazione della patologia

È esplicitamente previsto dal Codice della strada, che in presenza di patologie invalidanti alla guida, l’accertamento dei requisiti d’idoneità contestuale alla conferma di validità della patente, sia effettuato dalla CML.

Non è invece esplicitamente indicato a chi spetti il compito di diagnosticare la patologia in chi ne presenti i sintomi. In questi casi sembrerebbe decisivo il parere del medico accertatore menzionato dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 1, cui sorgano dubbi circa l’idoneità alla guida e che, ravvisata la sintomatologia patologica, rimetterebbe il giudizio a una seduta medica specialistica, costituita dalla Commissione.

Le eccezioni a tale procedura dipendono dalle disposizioni derivanti dall’autorità del Prefetto e degli Uffici competenti della Motorizzazione, che entrambi possono richiedere, nei casi stabiliti, l’accertamento presso la CML.

Questo preambolo è necessario, perché chiarisce come non sia corretto “automatizzare” la disposizione dell’accertamento in CML. Se è possibile guarire da una patologia, non è possibile che in caso di patologie pregresse, l’accertamento debba essere “automaticamente” effettuato dalla CML: questa dovrebbe intervenire in seguito alla valutazione dubbia del medico accertatore, cui spetta il compito di esprimere un giudizio sui requisiti d’idoneità e pertanto sulla presenza di eventuali patologie.

La richiesta dei successivi controlli

Espresso il giudizio sull’idoneità alla guida, la CML Roma 1 in particolare e in genere la maggior parte delle CML, trasmettono alla Morotizzazione la prescizione riguardo la riduzione del termine di validità della patente, richiedendo inoltre che il successivo accertamento sia effettuato presso una CML. Il Regolamento di esecuzione del Codice della strada prevede una simile facoltà per la Commissione, che oltre all’esito del giudizio:

Indicherà anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida (D.P.R. 495/92, art. 319, comma 4).

È questo il perno su cui si fondano i protocolli di accertamento delle CML, qualora prevedano una serie di successivi controlli in numero prestabilito e con progressiva durata della validità. In questo caso come riguardo alla riduzione del termine di validità della patente, è possibile interpretare il testo accordando alla CML completa discrezionalità sulla richiesta dei “successivi controlli”: seguendo il ragionamento per assurdo, la Commissione potrebbe richiedere un controllo al giorno per un numero indeterminato di volte, una sorta di ergastolo della patente con libertà vigilata!

Come nel precedente caso, tutto ruota intorno all’interpretazione del termine “eventuale” . L’eventualità del successivo controllo, potrebbe essere riferita ai casi in cui la legge preveda un termine di validità diverso rispetto a quello indicato dal D.L.vo 285/92, art. 126, che pertanto richiederebbe una specifica prescrizione da parte della CML.

Questa interpretazione sarebbe perfettamente armonizzata con l’esenzione dalla visita in CML prevista dalla L. 114/14, art. 25, dalla quale si evince in maniera incontestabile il carattere eventuale e non arbitrario della richiesta del successivo controllo, almeno nei confronti dei portatori di mutilazioni o minorazioni fisiche.

Proseguendo con questo ragionamento, sarebbe anche chiarita la limitazione dell’esenzione dalla visita in CML ai soli casi dei portatori di mutilazioni o minorazioni fisiche: molto semplice, che senso avrebbe prevedere una norma che esenti da una visita medica specialistica, in assenza di patologia invalidante?

COMMENTI

45 commenti su “Rinnovo in Commissione e riduzione del termine di validità della patente
  1. Buonasera scrivo da un’altra Regione ma in ogni caso leggendo quello che accade a Roma, mi sorge spontaneo affermare che tutto il mondo è Paese.
    Scrivo in quanto mio figlio ha una diagnosi di spettro autistico senza disabilità intellettiva + psicosi . Verbale di invalidità non più soggetto a revisione dal 2021.
    Ha fatto uso di psicofarmaci, ma 2 anni fa all’epoca li aveva interrotti x poi riprenderli . Siamo seguiti dal CSM quindi monitorati, anche perché mio figlio ha passato a fine estate un periodo un po’ pesante che ha richiesto la ripresa dei farmaci .
    Ai primi di novembre revisione patente.
    Certificato di idoneità rilasciato dal CSM che comunque ha dichiarato nessun impedimento alla guida ( i farmaci assunti non interferiscono alla guida)
    Andiamo in commissione. Lascio i documenti a mio figlio con la paura che non mi facciano entrare e quindi consegna tutto subito mio figlio al medico che lo accoglie .
    La visita si sposta sulla mano di mio figlio che ha nel frattempo subito un intervento e ci viene fatta la romanzina . Fortunatamente la mano risulta funzionante . Ci chiede il presidente se è cambiato qualcosa e io rispondo che la diagnosi non è cambiata . Purtroppo non avevo altra documentazione se non quella che mio figlio ha consegnato. Vedo che si fossilizzano sulla diagnosi di autismo e visto la sgridata precedente non abbiamo osato dire nulla. Parlano tra di loro e ci dicono che non ha più bisogno di passare in CML. Ci rilasciano la patente a 10 anni.
    Rimango un po’ sbigottita, mio figlio firma senza sapere cosa firma e ci rilasciano un documento . Sono andata a casa e ho cominciato a farmi venire mille dubbi anche perché l’autismo è a vita e 10 anni sono lunghi. Ci saranno periodi che avrà bisogno di farmaci altri no e non capisco da cosa possa dipendere questa decisione, penso a nuove normative non capisco .
    Quindi decido di rivolgermi alla scuola guida che ci segue, con copia del certificato del CSM.
    Risposta del CML: dicono che non hanno mai ricevuto il nuovo certificato (che mio figlio aveva dato a inizio visita) e che con una diagnosi del genere avrebbero dato parere diverso .
    Diagnosi mai cambiata tra l’altro ma dicono di nn aver visto il certificato del CSM e quindi avrebbero sentenziato su documentazione vecchia.
    Abbiamo già provveduto a prendere nuovo appuntamento .
    E’ la nostra parola contro la loro anche se nella visita e’ richiesto una documentazione aggiornata e loro ora affermano che non l’hanno ricevuta eppure ci hanno fatto passare la visita.
    Tra l’altro nel modulo che ci hanno rilasciato è indicato “Cft anamnestico/autodichiarazione e certificazione sanitaria agli atti”.
    Non vorrei che per “ punirci” non gli dessero più idoneità alla guida, malgrado la stessa CSM abbia certificato la sua idoneità e anzi (a noi hanno sottolineano il fatto che è più sicuro che guidi con i farmaci che senza).
    Mi auguro che non siano così vili

    1. Cara Ramona,

      Senza discutere dei diversi dubbi che solleva una vicenda come quella che riferisci, il tuo caso non si discosta molto da quello di Enrico, segnalato in questo commento. In entrambi i casi si tratta di rispondere alla domanda: “cosa succede se la CML sconfessa il suo giudizio”?

      Abbiamo già notato che, a nostro parere, la CML non dovrebbe poter ritrattare il suo giudizio, perché a buona ragione non c’è alcuna normativa che preveda o regoli un simile caso. La CML è infatti composta da ben tre dirigenti medici, massimi specialisti d’idoneità alla guida: ipotizzare non uno, ma ben tre giudizi errati, è davvero improbabile.

      In caso di manifesta incompatibilità del giudizio con le evidenze documentali, procedere con una ritrattazione e con una nuova valutazione ci sembra un’assurdità: il dirigente medico andrebbe allontanato e rimosso dall’incarico, ritenendolo responsabile circa le conseguenze del giudizio. Ci sembra un’assurdità che dopo aver “sbagliato”, la CML possa prescrivere una nuova valutazione: è come se un paziente tornasse dal medico che ha sbagliato la diagnosi!

      D’altro canto non si può considerare il medico responsabile, se risultassero mancanti o alterate le evidenze documentali: proprio per questo in sede di accertamento d’idoneità alla guida è richiesto il certificato anamnestico, che solleva il medico da ogni responsabilità circa omissioni o false dichiarazioni.

      Per questi motivi, non ci sembra assurdo ritenere plausibile l’ipotesi di una natura “punitiva” della richiesta di un nuovo accertamento: non ne troviamo altrimenti un valido motivo.

      La sicurezza della guida è una questione che non può essere sottovalutata o affidata a personale non competente, lasciare il giudizio d’idoneità nelle mani di chi si è dimostrato superficiale e distratto, laddove questo è più critico, non è ammissibile, proprio perché una distrazione può avere in questi casi le più gravi conseguenze. Il nostro consiglio finale è di rivolgerti presso altra CML e segnalare il caso alla Direzione sanitaria dell’ASL: è per il bene tuo, di tuo figlio e della comunità.

      1. Avremo la nuova visita il prossimo nuovo gennaio e consegneremo un altro certificato rilasciato dal CSM che lo segue. Non so se la commissione sarà la stessa, ma mi auguro che con un documento d’idoneità rilasciato dal CSM non trovino scuse per rilasciare idoneità di guida .
        Mi auguro che non abbiano questa possibilità anche con documentazione positiva . Nel caso ho letto che non possono opporsi in un altro commento .

  2. Buongiorno vi chiedo di aiutarmi riguardo all’esperienza di questa mattina presso la ASL di Frosinone per il rinnovo patente di mia madre che ha 90 anni.
    Sappiate che è una donna che quando dice la sua età rimangono tutti a bocca aperta non solo nell’aspetto ma per la sua mobilità nonostante abbia una gamba offesa.
    Ebbene un medico molto scortese ha addirittura chiesto l’elettrocardiogramma (richiesta che non sta scritta da nessuna parte). Ho anche chiesto l’informazione del rinnovo contrassegno disabile e apriti cielo, il medico ha detto che questo andava anche ad aggravare il rinnovo della patente di mia madre. Tanto che pure la commissione ha chiesto perché e lui praticamente non ha risposto. La commissione tutta alzava gli occhi al cielo. Arrivo al punto visto che non c’erano elementi gravi ha dovuto rinnovato la patente ma solo per 6 mesi. La macchina a mia madre serve per andare da casa al suo negozio e percorre circa 600 metri all’andata e al ritorno. Cosa posso fare per eventualmente allungare il periodo almeno ad un anno?
    Grazie per l’attenzione

  3. Buongiorno,
    mi è stata sospesa la patente per 3 mesi in seguito a guida in stato di ebbrezza, dopo i vari accertamenti ora l’ho riavuta con validità 1 anno. Ora la mia domanda è, siccome sulla patente vedo come data di rilascio quella attuale (Ottobre 2023) risulto io neopatentato con tutte le limitazioni del caso?
    Grazie in anticipo.

    1. Caro Andrea,

      No, non sei considerato neopatentato con le rispettive limitazioni, perché il rilascio e il conseguimento della patente sono due cose diverse. In questo caso fa fede la data del conseguimento.

  4. Buonasera, ieri ho fatto per l’ennesima volta, a distanza sempre di tre anni circa, il rinnovo della mia patente C alla commissione di Belluno. Inizialmente, 28 anni fa la visita alla CMP era iniziata per uso di sostanze, poi è subentrato un epatocarcinoma e poi di conseguenza il diabete da 4/5 anni. Ho chiesto ad una dottoressa che non era a “capo” della CMP, quanto ancora dovevo continuare a dichiarare l’uso pregresso di sostanze e il diabete, visto che sono passati 28 anni di controlli, senza pensare ai soldi spesi, circa 500 euro alla volta, 28 anni dividiamoli per una media di circa 3 anni esce una spesa di circa 9 mila euro. ancora un pò e con la stessa spesa mi sarei fatto la patente dell’ultraleggero. La risposta della dottoressa menzionata ha fatto riferimento al fatto che la CMP si attiene ai protocolli inerenti. A questo punto ho chiesto che mi venisse fornita la possibilità di rendermi conto di persona cosa dichiarassero questi protocolli. Così mi è stato indicato di rivolgermi alla segreteria per fare richiesta di copia degli stessi. La mia domanda che rivolgo a voi è, ” Ma può essere che una persona deve andare avanti 28 anni in Commissione continuando a dichiarare il pregresso uso?” Ah, dimenticavo in un occasione non molto tempo fa avevo anche chiesto che mi venisse declassata la patente da C a B ma non è stato considerato, invece al contrario me lo ha proposto la CMP quando ci lavoraravo con la patente C.

    1. Caro Mauro,

      Vogliamo ricordare che la guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica comporta rischi gravissimi, qualora si siano verificati simili episodi, l’idoneità alla guida deve quindi essere accertata con la massima serietà e severità.

      La normativa, nel caso in cui l’episodio riguardi il titolare di patente superiore, prevede che i controlli d’idoneità abbiano cadenza biennale (D.L.vo 59/11, Allegato III.F.2.2.). A nostro giudizio, tale previsione non sarebbe inappropriata, se non fossero previsti dall’ordinamento gli accertamenti periodici per i “lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. Il controllo biennale d’idoneità in effetti si sovrappone a questi ultimi accertamenti, così che nell’arco di 2 anni, in realtà sono previsti ben 3 accertamenti circa il consumo di alcol e sostanze psicotrope o stupefacenti. Vigente l’obbligo degli accertamenti periodici, crediamo che forse dopo 10 anni di controlli in CML, salvo i casi di recidività, potrebbe essere concessa una patente con validità di legge, che comunque per le patenti superiori è di 5 anni. Possiamo capire come nel tuo caso, controlli legati ad un episodio avvenuto 28 anni prima, possano ora apparire privi di senso, perché non è chiaro quale sia la loro finalità, dal momento che non hanno né uno scopo riabilitativo, né di prevenzione di un rischio concreto.

      Riguardo al declassamento della patente alla categoria B, che ti permetterebbe di sottrarti alla cadenza di rinnovo biennale, non capiamo perché la CML ti abbia costretto a rinnovare la patente superiore: dovrebbe essere sufficiente richiedere solamente il rinnovo della patente B.

      In merito ai “protocolli inerenti”, possiamo dirti invece che il loro valore è solamente a discrezione della CML, tanto che alcune CML rifiutano di utilizzarli perché giudicati inutili, come si può evincere dalla rappresentazione che trovi a questo indirizzo, di pugno del Presidente della CML Roma 1.

      Riguardo la patente dell’ultraleggero, crediamo che i componenti della CML, grazie alla loro redditizia attività, se ne potrebbero permettere anche 10 in un anno, come puoi verificare alla pagina Cui prodest? Non sappiamo però se riuscirebbero a conseguirla, perché abbiamo seri dubbi che sarebbero in grado di superare l’accertamento d’idoneità.

  5. Nel 2018 ho avuto un episodio psicotico e ho chiesto l’invalidità. Mi è stata data per 2 anni dopodiché sono guarita ed è decaduta. Soffro di ipertensione arteriosa, unica patologia che risulta al terminale asl come patologia per revisione patente b, quella psichica non risulta. Dal 2018 mi danno patenti di 1 anno e mezzo di durata. Quest’anno non sono andata in ferie per il rinnovo ho cominciato a lavorarci da maggio scade a agosto e causa i continui disservizi della asl roma2 sono andata a colleferro per la visita. La patologia psichiatrica non è piu in atto da anni l’ipertensione è sotto controllo con una pasticca perché mi danno patenti di un anno e mezzo? sono allo stremo non ce la faccio più, sto buttata sul divano tutto il giorno disperata. Ma se l’ecg sta a posto e la patologia psichiatrica è guarita tanto che non risulta sul terminale della asl x patente cosa posso fare per far allungare il periodo? in 5 anni 3 patenti non ce la faccio più. Mi potete indicare uno studio di avvocato del settore? grazie

    1. Gentile Sig.ra Civitareale,

      Secondo la normativa (D.L.vo 59/11, Allegato III.B.2, lettere “s)” e “t)”), l’ipertensione è considerata patologia invalidante alla guida qualora si manifesti nella forma di ipertensione maligna o ipertensione di III grado: in tali casi l’accertamento d’idoneità alla guida è demandato al giudizio della CML, che può decidere circa la prescrizione di successivi controlli, da cui dipende la riduzione del termine di validità della patente. I casi dubbi possono sempre essere rimandati al giudizio della CML, da parte del medico accertatore.

      Le CML in genere sono restie a concedere una patente con validità di legge, anche quando i sintomi della patologia invalidante dovessero retrocedere, per le motivazioni che abbiamo spiegato in questo commento.

      Purtroppo non sapremmo indicarle uno studio legale specializzato in casi come il suo, ma potrebbe provare a consultare il seguente indirizzo: https://tutelalegalestupefacenti.it/. Per motivi diversi dal suo questi professionisti hanno ampia esperienza in materia di accertamenti d’idoneità alla guida.

    2. Buongiorno Stefania. Innanzitutto Le esprimo tutta la mia solidarietà per la riprovevole situazione che sta patendo.
      Se possibile però, vorrei chiederLe: se capisco bene, lei inizialmente ha dichiarato al medico dell’autoscuola sia l’invalidità per psicosi sia l’ipertensione e questi l’ha inviata alla Cml, ma segnalando solo quest’ultima patologia? E’questo il senso di “non risulta al terminale dell’asl . . .? Da quanto so, l’invalidità la riconosce l’Inps, quindi è li che, eventualmente, dovrebbe risultare, come è riuscita a consultare il terminale della asl? Credo che la Sua risposta potrà essere utile ad alcuni su questo sito. La ringrazio e Le faccio gli auguri, ma, soprattutto, si faccia forza e non si lasci andare per quanto le stanno facendo

      1. Sì, andando allo sportello della ASL di zona per richiedere l’appuntamento per la CML l’impiegato ha verificato sul terminale che la patologia per la quale ero stata rinviata a controllo era solo l’ipertensione arteriosa NON maligna. La patologia psichiatrica non risultava ma peraltro risulta dal certificato anamnestico.

  6. Buongiorno, io ho fatto visita medica presso AUSL di Rimini dove mi è stata rinnovata la patente per sei mesi con scadenza 2 agosto…adesso mi trovo a Salerno e dopo tutte le analisi e la presentazione del certificato rilasciato da Rimini mi vedo rinnovare di nuovo la patente per sei mesi anziché un anno…alla domanda perché Salerno non ha dato continuità a Rimini mi hanno risposto che per loro conta solo le analisi fatte a Salerno…a questo punto le domande sono 2:
    Potrei fare ricorso presso RFI?
    E poi siccome mi sposto per diversi mesi per lavoro da una provincia all’altra dovrei ripetere la stessa procedura di sei mesi all’infinito?

    1. Caro Matteo,

      Il problema grave è che la legge stabilisce quello che la CML può fare, ma non quello che non può fare: così la CML può fare tutto e in teoria la situazione distopica che ipotizzi – rinnovare la patente a vita di 6 mesi in 6 mesi, potrebbe tranquillamente realizzarsi, nel completo rispetto della normativa.

      Insomma, il comandamento universale “ama il prossimo tuo come te stesso”, è pur sempre integrato dai dieci comandamenti, che impongono dei divieti!

      Forse nel tuo caso sarebbe stato utile presentare alla CML i documenti amministrativi in possesso della CML di provenienza, così forse ne avrebbe potuto tenere conto per formulare un giudizio con una prescrizione del successivo controllo più ragionevole. Puoi certamente richiedere la tutela avverso il giudizio della CML presso RFI, magari presentando i documenti amministrativi per chiarire meglio la tua posizione. Potresti altrimenti ritornare alla CML di provenienza, compatibilmente ai tuoi impegni lavorativi: un vero macello!

  7. Buongiorno,
    mio marito possessore di patente C avendo compiuto 65 ha dovuto chiedere il rinnovo presso CmlRoma1 e dopo un mese di iter estenuante gli è stata rinnovata solo per un anno anzichè i 2 previsti per la sua categoria, senza saperne la motivazione. Tutte le visite erano ok. Ha solo dovuto rifare i test di reazione (fatto a porte aperte con la dottoressa che dialogava con altre persone) e che ha avuto esito positivo presso altra struttura più tranquilla. A chi rivolgersi per sapere il perché di tale rinnovo ridotto?
    Grazie

    1. Carissima Anna,

      In realtà la CML avrebbe l’obbligo di motivare il giudizio espresso nel certificato, per quanto concerne le prescrizioni e limitazioni previste. Possiamo citare il D.P.R. 495/92, art. 331, comma 2, che in tal proposito è inequivocabile:

      «Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento».

      Non sappiamo se nel tuo caso la CML abbia rispettato quest’obbligo, ma sappiamo in ogni caso che se non lo avesse fatto, non cambierebbe molto. La CML Roma 1 in particolare e le CML in generale non devono rispondere a nessuno del loro operato: possono fare come gli pare in barba a qualsiasi normativa. Riteniamo questa situazione sia ormai insostenibile e crediamo che l’accertamento d’idoneità alla guida meriterebbe la massima attenzione e serietà, non il pressapochismo che dimostra talvolta il comportamento della CML Roma 1: la sicurezza della guida è una questione di straordinaria importanza, che non tollera negligenze o distrazioni da parte dei soggetti accertatori.

      PS. Il motivo per cui a tuo marito è stata ridotta la validità della patente a 1 anno, è quello indicato alla pagina Cui prodest?.

      1. Grazie per la risposta.
        Non hanno rilasciato nessuna attestazione con la motivazione. Ho scritto una mail ma non ho ricevuto riscontro.
        A questo punto, letto quanto asserito alla pagina Cui prodest capisco determinati atteggiamenti….al primo sollecito di richiesta responso gli è stato chiesto telefonicamente se la patente gli serviva realmente.
        Veramente imbarazzante!!

  8. Buongiorno, nel 2020 sono stato investito sullo scooter da un auto che non si è fermata allo stop. Sono risultato positivo ai cannabinoidi ed in possesso di 0.7 g (1 canna) di maryjuana. Mi hanno preso la patente per 1 anno.
    Nel 2021 ho fatto esami del capello, negativi, e mi hanno rinnovato la patente con validità 1 anno
    Nel 2022 ho fatto esami del capello, negativi, e mi hanno rinnovato la patente con validità 1 anno.
    Oggi, dopo aver rifatto esami del capello, negativi mi hanno rinnovato la patente con validità 2 anni.
    É possibile fare qualcosa per uscire da questa situazione?
    Tralatro in commissione ho chiesto più è più volte di esaminare il mio caso, xk a me sembra veramente assurdo, mi è stato risposto che questo è l iter da seguire e che non sono tenuti a darmi delle spiegazioni. Al che mi sono alterato e la dottoressa ha anche affermato: mi sono pentita di averle dato solo 2 anni, meritava un iter più lungo.
    Chiedo la valutazione della commissione in base a cosa viene fatta?
    Sta tizia non sapeva nemmeno per cosa mi avessero preso la patente aveva inserito anche sulla cartella, poi cancellata, la positività all alcool, cosa non vera.
    Sono esausto
    Grazie

    1. Caro Piero,

      Vorremmo tanto poterti rispondere in maniera diversa, ma purtroppo dobbiamo essere sinceri: in un caso come il tuo, non esistono normative che prevedano o regolino l’esenzione dalla visita in CML per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

      La richiesta di un successivo controllo e la sua scadenza sono a completa discrezione della CML, dipendono da un parere tecnico che è assai difficile da mettere in discussione, anche ricorrendo al TAR. Alcune CML pubblicano dei protocolli che contengono indicazioni diagnostiche e prognostiche circa l’accertamento d’idoneità, ma tali protocolli non sono vincolanti e la valutazione è spesso modulata a seconda del caso specifico. Altre CML si rifiutano di pubblicare dei protocolli, giudicandoli inutili e inapplicabili, come per esempio nel caso della CML Roma 1, come puoi constatare dalla rappresentazione che trovi a questo indirizzo, di pugno del suo Presidente.

      Siamo convinti che una questione seria come l’accertamento d’idoneità alla guida meriterebbe di essere affrontata in maniera più rigorosa, magari con l’ausilio di adeguati apparati scientifici che permettano valutazioni obiettive.

  9. Gentile redazione, ho questo problema. Ho 75 anni,dal 2008 in quanto affetto da patologia oncologica ho avuto sempre il rinnovo triennale per la patente speciale. Nell’ultimo rinnovo, invece, essendo affetto anche da una malattia del sangue mi hanno concesso solo 6 mesi. In questi giorni ho scoperto che le malattie del sangue dal 2017,per decreto, non sono più incluse nell’elenco delle patologie da sottoporre alla CML. per rilascio o rinnovo patente. Fare ricorso non sono in tempo, aspetto il prossimo rinnovo, ma ho paura in quanto è difficile dialogare con la CML per cui temo che si ripeta lo stesso errore visto che alcune CML non sono aggiornate. Cosa fare. Grazie

    1. Caro Giuseppe,

      Come giustamente osservi, il D.P.R. 139/17 ha soppresso la normativa che includeva le malattie del sangue tra le patologie invalidanti alla guida. Potrebbe quindi risultare difficile comprendere la motivazione per cui la CML abbia prescritto un successivo controllo a 6 mesi, se tale motivazione fosse in qualche modo legata alla malattia del sangue di cui soffri. Il problema è che le valutazioni della CML circa la prescrizione del successivo controllo, difficilmente possono essere messe in discussione, siccome dipendono da un parere tecnico. Del resto la normativa non include nemmeno le patologie oncologiche tra quelle invalidanti alla guida: è la CML, qualora siano sorti dubbi in fase di accertamento dell’idoneità, che valuta se la specifica patologia possa o meno comportare rischi per la sicurezza della guida e decide circa la richiesta di un successivo controllo.

  10. Salve, il 15/10/22 mi è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza con tasso 0,7 e, ieri, 11/1/2023, ho effettuato il primo prelievo che sono certo sarà ottimo, essendo bevitore molto occasionale e non avendo toccato nulla di alcolico per 3 mesi e non ne sento nessun bisogno da sempre. La domanda è : siccome so per certo che il primo rinnovo sarà probabilmente di un solo anno, secondo voi potrebbero accordarmi (su mia richiesta) il test per ricerca del marcatore EtG (su urina o capello) pur di non dovermi sottoporre più al supplizio dell’ago, che mi fa stare malissimo e mette in difficoltà pure l’operatore? In fondo non starei chiedendo di sottrarmi alle future visite, ma solo di poter scegliere per esempio il capello perché fare prelievi mi fa stare male. So che nel capello l’alcol dura di più e potrebbero pure cercare altro, ma non mi importa. Al solo pensiero di dover rifare prelievo fra un anno, sono già agitato. Se fosse esistito solo il prelievo mi sarei rassegnato, ma se ci sono alternative anche più valide della ricerca del cdt, perché non posso chiedere che io sia tutelato nel mio diritto a stare bene durante le diagnosi?

    1. Caro Davide

      Quella da te posta è una questione molto interessante. Crediamo che la CML potrebbe accogliere favorevolmente la tua richiesta: non troviamo un motivo che ci potrebbe far pensare il contrario.

      Non sappiamo se ci scrivi dal Lazio, ma in questo caso potrebbe costituire un ostacolo il fatto che le analisi dell’EtG non sono molto diffuse in questa regione (ti invitiamo a trovare una struttura pubblica dove poterle effettuare!).

      Vogliamo però chiarire un punto: a decidere è la CML e nessun altro. La libera circolazione è un diritto garantito dalla Costituzione, ma tale diritto non prevede l’uso di veicoli a motore. Quella di sottoporti agli accertamenti è una tua libera scelta, perché nessuno ti impone il conseguimento o il rinnovo di una patente di guida, quindi non vediamo come una lesione dei tuoi diritti possa derivare da una tua libera scelta.

  11. Buongiorno,

    Vi racconto la mia esperienza per capire per quanto tempo dovrebbero rinnovarmi la patente.
    Il 28/02/2019 ho un incidente (fortunatamente non ho coinvolto persone, ho sbattuto contro delle macchine parcheggiate) a causa di guida in stato d’ebbrezza con un tasso alcolemico elevato (più di 1,5). Il 1/04/2020 mi arriva la convocazione per le analisi che riesco a fare solo a luglio 2020; il 28/10/2020 ho la visita alla CML 1 e poi la visita psichiatrica. Io ho controllato poi la mia patente per capire per quanto tempo me l’abbiano rinnovata: dal 01/06/2021 al 10/08/2021, quindi soli due mesi. Successivamente ci sono state le proroghe a causa del Covid e ho ricevuto la convocazione alla visita questo maggio 2022, riuscendo a fare le analisi nel mese di luglio avendo la visita il 5/10/2022. Per quanto tempo mi sarà rinnovata la patente? 6 mesi, 1 anno, 2 anni? Io non capisco. Sono passati 3 anni e mezzo e sono solo all’inizio. E’ normale, poi, che il primo rinnovo sia stato di 2 soli mesi? Voglio aggiungere che dall’incidente io non ho più toccato neanche un goccio d’alcol e non ho mai usato sostanze psicotrope. Le visite psichiatriche sono andate bene. Non capisco il perché di un rinnovo così breve e non capisco perché siano passati addirittura 2 anni (nonostante il Covid) dalle prime visite. Non è possibile che me la rinnovino per 2 anni, vero? Spero che qualcuno mi aiuti a fare chiarezza, perché è frustrante il fatto di non capire.

    1. Cara Elena,

      Possiamo capire il disappunto che provi: la gestione di un compito serio e delicato come quello dell’accertamento d’idoneità alla guida meriterebbe un’organizzazione precisa e puntuale, non un insieme di procedure sgangherate, talvolta infondate o prive di senso, come quelle che troviamo presso la CML Roma 1.

      Non è tanto la severità della pena che spaventa il condannato, quanto piuttosto l’imprevedibilità del giudizio: è questa la paura dell’ignoto, insita nella natura dell’essere umano.

      Purtroppo alla tua domanda non c’è una risposta e purtroppo capiamo che è proprio questo a provocare il tuo senso di disagio. Capiamo che magari potresti accettare anche una patente rinnovata con validità di magari 4 mesi, basterebbe però che capissi se così effettivamente avverrà o meno, se capissi insomma “di che morte devi morire” …

      Da un certo punto di vista è plausibile che la CML non ritenga opportuno definire con chiarezza un percorso di riabilitazione, un piano terapeutico generalizzato cui fare riferimento nei casi come il tuo: la terapia deve essere infatti modulata in base al singolo individuo, che avrà una propria specifica e irripetibile risposta al trattamento. Questa è però la teoria, adatta per un mondo ideale: nella partica sarebbe difficilmente realizzabile gestire ogni singolo caso senza un quadro di riferimento generale.

      In realtà crediamo che la CML Roma 1 non intenda assumersi la responsabilità di stabilire e pubblicare un protocollo generale, al quale poi sarebbe costretta ad attenersi, almeno in linea di massima, perdendo così il controllo totale sull’accertamento d’idoneità alla guida e quindi la possibilità di meglio perseguire i propri interessi, talvolta anche economici, come accaduto in passato nel caso di cui puoi leggere all’articolo Arrestato il Presidente dalla Commissione medica locale Roma 1 dott. Maurizio Ferraresi.

      Ci sembra un’ipotesi razionale quella secondo cui, passati 2 anni dall’ultimo rinnovo, in assenza di controlli la CML dovrebbe comunque ritenere i tuoi problemi con il consumo di alcol superati, ispirandosi al principio in dubio pro reo, non crediamo però sia questo il caso, perché proprio in assenza di controlli la CML tenderebbe ad esprimere un giudizio il più cauto possibile, certo non come il precedente, per il quale aveva richiesto il successivo controllo dopo soli 2 mesi: un controsenso dato che all’epoca i tempi di attesa per la visita medica erano di almeno 3 mesi, ora che sono di almeno 6 sarebbe una totale assurdità.

  12. Buonasera, nel 2012, ho avuto sospensione patente per tasso alc 0,7 ho avuto rinnovi prima di un anno poi per 2anni e poi per 5, tra poco scade la patente, come faccio a sapere se devo ripresentarmi in cml per i vari esami oppure sono libero di rinnovare la patente cm un comune patentato? Per gli scorsi rinnovi mi sono sempre presentato prima della scadenza ma nn mi hanno mai comunicato niente

  13. patente restituita ma con validità di 2 mesi dopo 4 anni di percorso, sono esasperato per questa situazione, e rischio di perdere il posto di lavoro
    bisogna trovare una soluzione

  14. Buonasera,
    Nel 2012 mi sospesero la patente per 0,7 di tasso alcolemico, sono passati quasi 10 anni, pensavo ci fosse un iter di controlli periodici per la conferma della validità della patente della durata di 10 anni appunto, e quindi di essere arrivato all ultimo controllo.
    Invece da quanto leggo potrebbero chiedermi di sottopormi a controlli per un tempo indefinito ed a intervalli totalmente dipendenti dalla discezionalitá del CML ed il suo presidente??
    Non esiste una possibilità di fare ricorso in qualche sede?

    Grazie delle informazioni che fornite.

    1. Caro Filippo,
      Purtroppo la legislazione sul termine di validità della patente di guida, prevede solamente limiti massimi per la durata della validità, non limiti minimi.

      Fondando il proprio giudizio, espresso in scienza e coscienza, sull’interpretazione dei referti degli accertamenti d’idoneità fisica e psichica alla guida prescritti, la CML può richiedere a sua totale discrezionalità, entro un determinato termine e per un numero di volte indeterminato, un successivo controllo al quale è subordinata la validità della patente.

      Avverso il giudizio della CML, è possibile accedere gerarchicamente a diversi livelli di ricorso, sul primo dei quali troverai informazioni alla pagina Il ricorso avverso giudizio della Commissione.

      È anche possibile ricorrere al TAR. Su questo argomento ti invitiamo a leggere l’articolo Ricorso al TAR di Roma: in nome del Popolo Italiano sconfitta la CML Roma 1 e condannata l’ASL e a consultare la sezione Documenti, dove è presente una piccola collezione di sentenze.

      1. Ciao, io ho fatto un mese fa l’esame del capello, sono risultato negativo, e ora sto iniziando la patente, non l’ho mai avuta, ero stato beccato con della marijuana da minorenne, precisamente con un 0.01 di hashish.
        Dopo avermi rilasciato il certificato ho letto che devo ripresentarmi in Commissione a giugno per una visita.
        Hanno le possibilità di farmi rifare quello del capello? Cioè di farmi rispendere altri 350€ o potranno farmi fare quello del sangue?

        1. Caro Davide,

          Gli accertamenti richiesti per il successivo controllo di giugno potrebbero includere anche l’accertamento tossicologico su matrice cheratinica. È comunque anche possibile che la CML non lo prescriva, ma in questo caso sarebbero come alternativa richiesti accertamenti su sangue e urine. La decisione in merito spetta unicamente alla valutazione della CML.

  15. A dicembre del 2002 sono stato operato al colon retto per un adenoma carcinoma (G2 Dukes A). Non mi fu prescritta chemioterapia ma solo controlli periodici dei marcatori e Rx torace, eco addome e colonscopia. Esempi risultati sempre negativi, tant’è che nel 2018 sono uscito dal follow up. Nel 2011 tiroidectomia totale e una seduta di radio ablazione. Tutti i successivi controlli risultano negativi e giudicati come guarigione. Quando fui inviato a CML i primi rinnovi avevano durata di 2 anni. Dopo furono portati a 3 anni. L’ultimo rinnovo della patente prevede un rinnovo ad 1 anno: scade il 2/10/2021. Come è possibile una cosa del genere?

    1. Caro Angelo,

      Non siamo medici e siamo convinti che i medici operino in scienza o coscienza.

      Crediamo però che data la tua anamnesi, l’accertamento dei requisiti d’idoneità alla guida presso la CML non sia in alcun modo previsto dalla legge.

      Non capiamo secondo quale normativa ti sia stata prescritta una revisione della patente di guida (crediamo da uno dei medici di cui al D.L.vo 285/92, art. 119, comma 2): questo perché non capiamo come le patologie di cui hai sofferto possano aver fatto sorgere dubbi circa la tua idoneità alla guida.

      Non crediamo nemmeno che i postumi degli interventi che hai subito possano essere considerati “mutilazioni o menomazioni fisiche”, ma ricordiamo che in tal caso, se la tua condizione è stabile, è assolutamente possibile richiedere l’esenzione dalla visita in CML.

      Sospettiamo pertanto che dietro alla prescrizione e al rilascio di una patente con validità limitata, ci siano interessi di natura economica da parte della CML.

      A nostro giudizio sei vittima di un chiaro abuso da parte della CML, in particolare rispetto a quanto riferisci circa l’ultimo rinnovo, con la prescrizione di una durata della validità della patente inferiore alla precedente. La CML potrebbe aver commesso una violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, nonché eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, nel caso in cui i referti delle analisi da te presentate non abbiano evidenziato un peggioramento delle patologie di cui soffri o hai sofferto.

      Non capiamo perché queste persone agiscano a danno altrui e crediamo che pagheranno per il male che stanno facendo.

      Le uniche strade percorribili per rivalersi nei loro confronti sono richiedere l’esenzione dalla visita in CML (di cui puoi leggere all’articolo La Commissione è per sempre: l’esenzione dalla visita medica) o ricorrere al TAR avverso il giudizio della CML.

  16. Salve possono chiedermi di presentarmi in commissione per un Fermo (positivo thc) di 8 anni prima??? Grazie saluti

    1. Caro Paolo,
      Sarebbe interessante sapere come mai, se erano sorti dubbi sulla tua idoneità alla guida 8 anni fa, ti abbiano chiamato solo ora per gli eventuali accertamenti … documenti rimasti sul fondo di un cassetto e riesumati da un funzionario zelante?
      Purtroppo crediamo che se la comunicazione proviene dalla Motorizzazione, non c’è alcun modo di sottrarsi alla richiesta. Non c’è nulla da fare: se non ti presentassi, la tua patente sarebbe sospesa a tempo indeterminato.
      Puoi fare riferimento al D.L.vo 285/92, art. 128, comma 1. Potresti provare, con un avvocato che s’intenda di diritto amministrativo, a trovare qualche motivo per contestare l’atto con cui sei stato convocato, ma è la Motorizzazione che ha in mano le chiavi della tua patente.

      1. Sono stato all’estero per alcuni anni e al ritorno in Italia per rinnovare la patente nel 2018 mi hanno detto che dovevo sottopormi alla cml, ma non hanno una prescrizione queste analisi??? Grazie per la disponibilita’

        1. Caro Paolo,
          Purtroppo in questo caso non è necessaria alcuna prescrizione: se dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulta che devi sottoporti a questi accertamenti, la patente di guida può essere rinnovata solamente presso una CML, previa trafila descritta nella sezione la procedura.

  17. Io cercherei aiuto a riguardo in quanto a mio figlio già in posseso di patentino AM è stato “momentaneamente” negata la possibilità di fare esame per conseguimento patente B ma mantenuto fino a scadenza il patentino AM.
    Il tutto dopo che la commissione ci ha inviati a visita specialistica esterna che ha dichiarato esserci dei problemi e di rivalutare più avanti.
    In seguito a nuova presentazione di visita specialistica con esito favorevole la commissione ha dato consenso positivo ma con validità un anno in più a richiesto la riduzione ad un anno anche il patentino AM quando nella prima seduta (negativa) era rimasto inalterato.
    Non capisco e non so a chi rivolgermi. Grazie

  18. Dal 2012 avendo presentato domanda di invalidità dopo avere subito operazione per emorragia cerebrale, peraltro invalidità non riconosciuta, sono costretto ad andare in commissione presentando un certificato rilasciato da un neurologo convenzionato con asl che attesti le mie condizioni.
    Lo stesso neurologo che mi rilascia ormai da anni la certificazione, si dice stupito che ancora vada in commissione.Oltre alla perdita di tempo il tutto mi costa circa 200 euro!
    Quanto ancora deve durare questo sopruso!!

  19. Buongiorno, ho effettuato le visite per ritiro patente (non essendomi sottoposto al test durante un controllo) dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, ed ora 5 anni c/o CML San Basilio (analisi c/o RFI via pigafetta.). Dopo i 5 anni ci sono altri anni? Perché così mi dicevano le segretarie della CML di via San Benedetto del Tronto. Grazie

    1. In teoria vale la “regola del compleanno”: se la tua patente di guida sarà rinnovata con termine legale (a seconda dell’età) di validità nel giorno del tuo compleanno, allora potrai ritenerti fuori.

      La Redazione

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