La Commissione medica locale

aggiornato il: 5 Febbraio 2023 Stampa pagina Stampa pagina

La Commissione medica locale (CML) è un gruppo di personale medico qualificato, appartenente ad amministrazioni pubbliche locali, incaricato di accertare, in particolari casi, i requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida.

Un po’ di storia

Da quando in Italia fu per la prima volta regolamentata la circolazione su autoveicoli, fu stabilito che chiunque aspirasse a condurne, dovesse essere munito di una “patente di abilitazione”. Per ottenere la patente occorreva, oltre ad altri documenti, presentare una speciale certificazione medica, consistente in un:

Certificato medico di data non anteriore a tre mesi rilasciato da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attività di servizio, con firma legalizzata dal comandante del Corpo al quale appartiene l’ufficiale medico o da un ufficiale sanitario con firma legalizzata nei modi di legge (Regio Decreto 1740/33, art. 83).

Il personale indicato come «ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attività di servizio», aveva il compito di accertare l’idoneità dell’aspirante alla conduzione degli autoveicoli. I requisiti fisici e psichici d’idoneità erano specificati in maniera generica, eccetto per quelli visivi, uditivi e per il fatto che l’aspirante non dovesse presentare «sintomi che lo rivelino dedito all’uso di bevande alcooliche o di altre sostanze stupefacenti».

A più di dieci anni dalla nascita dell’attuale Repubblica Italiana, la circolazione su autoveicoli è nuovamente regolamentata: è approvato il testo del cosiddetto “codice della strada”. I requisiti fisici e psichici d’idoneità per la patente di guida sono ora accertati:

Da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene o da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro, o da un medico militare o da un medico condotto e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame (D.P.R. 393/59, art. 81, comma 1).

I requisiti saranno stabiliti nel regolamento d’esecuzione, ma il testo introduce per la prima volta un’eccezione alla “procedura” normale di accertamento:

Nei riguardi dei mutilati e minorati fisici indicati nell’art. 80, quarto comma, l’accertamento delle condizioni fisiche e psichiche è effettuato da Commissioni mediche provinciali (D.P.R. 393/59, art. 81, comma 3).

Nasce così la “Commissione medica provinciale”, il precursore della Commissione medica locale. Il regolamento di esecuzione definisce così le “Commissioni mediche provinciali per minorati”:

Le Commissioni mediche provinciali di cui al terzo comma dell’art. 81 del Testo Unico sono composto da tre membri nominati dal Ministro per i trasporti tra i sanitari indicati nel primo comma dell’articolo stesso (D.P.R. 420/59, art. 481, comma 1).

Aggiungendo che:

Le Commissioni predette possono avvalersi della consulenza di istituti o medici specializzati e di ingegneri dell’Ispettorato della motorizzazione civile (D.P.R. 420/59, art. 481, comma 2).

Il compito delle Commissioni è accertare i requisiti d’idoneità alla guida, nei casi in cui siano presenti delle minorazioni fisiche del candidato. Le minorazioni riguardano vista, udito, arti e deficienza di statura: è chiaro che si tratti di minorazioni dei soli requisiti fisici. La necessità di istituire una Commissione medica, in origine, nasce per affrontare le valutazioni di casi critici, non per sostituirsi, in particolari casi, all’ordinario accertamento previsto dall’articolo 81 del “codice della strada”.

A tre anni dalla caduta del muro di Berlino è approvato il testo di quello che sarà conosciuto come “nuovo codice della strada”: la normativa tuttora vigente sulla circolazione stradale. La storia finisce qui, perché quanto stabilito in questo nuovo testo, è quello che stiamo vivendo.

La Commissione medica locale

Il nuovo testo sulla circolazione stradale rivoluziona completamente il ruolo della “Commissione medica provinciale” nell’accertamento dell’idoneità alla guida, a partire dal nuovo nome con cui è ora conosciuta: Commissione medica locale.

Il valore medico-legale dell’accertamento è stabilito da un certificato medico, dove la Commissione esprime il suo giudizio di idoneità o inidoneità (temporanea o permanente) e annota eventuali prescrizioni, come la modifica del termine di validità della patente o altro.

La Commissione è composta da tre medici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, quali indicate dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 1, per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida. Di questi tre medici uno è Presidente della Commissione, gli altri due semplici membri. Sono previsti anche vicepresidente e membri supplenti, i due membri devono appartenere ad amministrazioni pubbliche diverse. La Commissione può essere integrata da ingegneri della Motorizzazione, diabetologi, alcologi e specialisti della riabilitazione.

La Commissione è dotata di una segreteria, che ne organizza il funzionamento (visite, sedute, convocazioni). Diritti economici per le prestazioni, per le spese e per i rimborsi sono dovuti dagli utenti e fissati dal Ministero della Salute. Qualsiasi consulenza esterna richiesta dalla Commissione, ai fini dell’accertamento d’idoneità alla guida, è economicamente a carico degli utenti.

È prevista almeno una Commissione per ogni milione di abitanti, nei capoluoghi di provincia, una ogni cinquecentomila nelle province: si riconosce in questo senso l’origine “provinciale” della Commissione. I sindaci dei diversi comuni possono richiedere l’istituzione di una Commissione, che è costituita dal Presidente della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, presso i dipartimenti medico-legali dell’Azienda sanitaria locale.

Ultimo, ma non per questo meno importante, compito della Commissione medica locale è il seguente:

Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell’organo presieduto, relativa all’anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant’altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall’articolo 1, comma 4, del codice (D.P.R. 495/92, art. 330, comma 15).

In quali casi è previsto l’accertamento presso Commissione medica locale?

La Commissione è ora incaricata dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida nei seguenti casi (D.L.vo 285/92, art. 119, c. 4):

  • Quando l’accertamento è rivolto nei confronti di mutilati e minorati fisici.
  • Quando l’accertamento è rivolto nei confronti di ultra sessantacinquenni abilitati a guidare particolari tipi di veicoli (in genere possessori di patente di categoria C, D e sottocategorie, con o senza estensione E).
  • Quando l’accertamento è richiesto dal Prefetto, di norma per una revisione della patente, richiesta in seguito a sospensione della patente ai sensi del D.L.vo 285/92, artt. 186, 186 bis, 187 o del D.P.R. 309/90, art. 75.
  • Quando tale accertamento è espressamente richiesto dalla Motorizzazione, di norma per i rinnovi della patente successivi alla revisione disposta dal Prefetto, per un conseguimento successivo a revoca, ma anche sulla base dei dati sanitari in possesso della Motorizzazione (per esempio, in seguito a gravi incidenti).
  • Quando l’accertamento ordinario previsto dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 1, tenendo conto delle patologie invalidanti alla guida, abbia fatto sorgere dubbi circa l’idoneità.
  • Quando l’accertamento è rivolto nei confronti di diabetici, in possesso di patente di categoria C, D e sottocategorie, con o senza estensione E.

COMMENTI

19 commenti su “La Commissione medica locale
  1. Salve. Sono un cittadino italiano residente all’estero e mentre ero in vacanza mi han fermato per guida in stato di ebrezza. La prefettura ha disposto l’obbligo di esporre la certifcazione medica prevista dall’articolo 119 C.d.S, e ha inviato la communicazione all’ambasciata del mio Paese. Passato quasi un anno, il mio Paese di residenza non ha emesso provvedimenti, e quindi la mia patente risulta valida per guidare, ma non in Italia dove il provvedimento resta valido, nonostante io non sia residente. Inoltre il consolato e medici convenzionati con le autoritá italiane mi hanno detto che non esiste la possibilitá di sottopormi a revisione medica nel mio paese.

    Sapete cosa io debba fare per poter guidare nuovamente in Italia? Essendo non residente e con patente di guida straniera dovrei comunque sottopormi alla visita della CML della provincia dove e’ avvenuto il fatto? Chiaramente sará difficile farlo dato che queste procedure richiedono di restare nei paraggi anche diversi mesi per sottoporsi ad esempio ad analisi del sangue.

    Grazie.

    1. Caro Michele,

      Crediamo proprio che l’unica maniera per poter tornare in possesso di una patente valida sul territorio nazionale, non ci sia altra possibilità che sottoporsi alla visita in CML richiesta dalla Prefettura.

      Non sapremmo dirti con quali strumenti, in caso di controllo, le autorità sarebbero in grado di accertare il provvedimento associato alla tua patente. Sarebbe necessario un registro delle patenti estere riconosciute in Italia, cui siano associati provvedimenti limitanti la validità sul suolo nazionale: possibile in caso di patente UE, altrimenti più difficile.

  2. Ciao ho una minorazione fisica stabilizzata, devo fare il rinnovo della patente speciale ams. Posso rivolgermi ad un medico monocratico con un semplice certificato che attesti che la mia malattia non è degenerativa? Oppure devo fare il rinnovo presso CML e mi devono rilasciare loro qualcosa per il rinnovo?

    1. Gentile Sig.ra Allevato,

      In quanto possiede una patente speciale, non è in alcun modo possibile rivolgersi presso uno dei medici di cui al D.L.vo 285/92, art. 119, comma 2, senza che prima la CML abbia emesso un certificato d’idoneità alla guida che non preveda la prescrizione di un successivo controllo.

      La legge prevede la possibilità, in un caso come il suo, di ottenere un’esenzione dalla visita in CML, come può leggere nell’articolo La Commissione è per sempre: l’esenzione dalla visita medica. Il certificato del suo medico curante che escluda il possibile peggioramento della minorazione fisica, potrà essere d’aiuto per sostenere la sua eventuale richiesta, ma spetterà alla CML il giudizio definitivo. È chiaro che la CML perde un vantaggio economico considerevole se perde un “paziente”, quindi non ha alcun interesse a concedere l’esenzione: a riguardo potrà essere di suo interesse l’articolo Anche il Ministero della salute accusa di accanimento diagnostico le CML.

  3. Ho superato l’esame alla commissione medica che mi ha rilasciato il foglio per guidare sto aspettando la patente che non mi è ancora arrivata dopo 2 mesi chi me la deve mandare ? Achi mi devo rivolgere ?
    Grazie per la risposta

    1. Caro Pier Luigi,

      Una volta ottenuta la “ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida”, come nella stessa specificato la patente sarà spedita presso il tuo domicilio: si tratta dell’ultimo passo della procedura di rinnovo, di cui puoi leggere alla pagina 9. Consegna della patente commissionata.

      L’invio della patente è disposto dalla Motorizzazione, solitamente la consegna avviene in poche settimane, quindi nel tuo caso potrebbero esserci dei ritardi. Ti consigliamo di prendere contatto con la Motorizzazione, tramite il numero verde 800232323: potrai così verificare l’avanzamento della tua richiesta.

  4. Carissimi! Mia moglie ha fatto in data febbraio 2021 la visita in ASL 1 in commissione su richiesta di motorizzazione. La causa è stata l’avvenuto rilascio del permesso di parcheggio generico concesso in base al riconoscimento Parkinson di tipo leggero. Inoltre sono state fatte visite aggiuntive come da loro richiesto (valutazione funzioni attentive e tempi di reazioni semplici e complesse più visita psicologica ). Non abbiamo, nonostante i solleciti, avuto mai risposta. Abbiamo la patente normale bloccata e scade il 5-7-2022. Che dobbiamo fare? Grazie

    1. Gentile Ing. Papini,

      Se, come crediamo e come possibile avere notizia presso le strutture dove sono state effettuate le analisi, i referti sono stati consegnati alla CML, non rimane che attendere il giudizio della seduta. Una volta ritirato il certificato medico sarà poi necessario recarsi in Motorizzazione, essendo questo un caso di revisione della patente e non una semplice conferma di validità.

      Secondo quanto specificato al punto 5.a) della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 2257 del 22/01/2021, in caso di revisione è inoltre possibile verificare presso la Motorizzazione se sia possibile la richiesta del Permesso provvisorio di guida, che la CML potrebbe estendere «fino all’esito finale della procedura».

  5. Sono di Pesaro, vorrei sapere se è possibile cambiare sede della Commissione. Per un problema di diplopia poi superato perchè forse aveva sbagliato il tecnico ortottista, mi trovo invischiata in questo capestro. I nomi della commissione non mi sono stati forniti e non è corretto.

    1. Cara Silvia,
      Sì, è possibile richiedere la conferma di validità della patente presso una CML diversa da quella dove era stata in precedenza richiesta, è però importante che non risulti alcuna richiesta “in sospeso” e sarà necessario che tu alleghi alla documentazione sanitaria il “fascicolo” in possesso della precedente CML, che puoi richiedere come indicato alla pagina Accesso ai documenti amministrativi, altre informazioni le trovi invece alla pagina Domande frequenti.

      1. Non è così almeno non per me che mi reinviano tutti e formalmente alla CML di residenza. Ne sapete di piu’ ma con riferimenti normativi?

        1. Gentile Sig. Paolini,

          In merito ai suoi dubbi potrebbe essere d’aiuto la lettura di quanto afferma Francesco in questo commento. Purtroppo non ci sono chiari riferimenti normativi in merito alla questione, c’è una sorta di vuoto o silenzio normativo: di fatto nulla impedisce di effettuare gli accertamenti presso una qualunque CML sul territorio nazionale – dato che poi gli oneri sono a suo carico, ma nulla impedisce alla CML di rifiutare la sua richiesta.

          Riportiamo inoltre quanto affermato dalla CML Roma 1 in questa pagina: «la visita, inoltre, può essere richiesta presso qualunque Commissione Medica Locale patenti di guida sul territorio nazionale. Non è necessario rivolgersi alla Commissione Medica competente per il proprio indirizzo di residenza».

  6. Gentilissima redazione.
    Sono a conoscenza di una particolare procedura ( vorrei sapere se risulta anche a voi) che porta davanti alla cml. Sostanzialmente se si é fermati con droga art 75 potrebbe accadere che non arrivi la richiesta di revisione patente ma al momento del rinnovo classico dopo 10 anni compare un ostativo alla scuola guida e si é invitati a rinnovare la patente presso la cml. Tale pratica non può essere considerata una revisione con le relative scadenze ( tral’altro la revisione va sempre notificata all’utente previa raccomandata e soprattutto va notificato l’avviso di avvio revisione patente soprattutto se passa del tempo tra la contestazione del 75 e la richiesta di revisione che non giustifica la celerità che farebbe omettere l’avviso di avvio) ma bensì un rinnovo in cml come per esempio per chi affetto da diabete . In questo caso é possibile quindi chiedere proroga se la visita é fissata oltre il termine di validità della patente vero ?

    1. Caro Antonio,

      Il caso di cui ci parli è illustrato alla pagina Guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica e revisione della patente. Di norma, se la contestazione del possesso di stupefacenti è slegata dalla guida di un veicolo, la revisione non è disposta (così è sancito da una sentenza del Consiglio di Stato).

      Ora, è nostra opinione, che la “particolare procedura” di cui ci parli, non sia in alcun modo prevista dalla legge, ma sia frutto di un qualche errore burocratico-amministrativo: crediamo che la revisione sia stata disposta, ma la Motorizzazione o il Prefetto abbiano tralasciato d’inviare una comunicazione.

      Sembra strano perché, in caso di revisione, se la visita medica non è effettuata entro il termine previsto, la patente di guida è automaticamente sospesa (D.L.vo 285/92, art. 128, comma 2): circostanza che dovrebbe risultare da un normale controllo del documento.

      Se la revisione è stata disposta prima del 2014 potrebbe esserci un’altra spiegazione. Prima di allora le procedure di accertamento d’idoneità alla guida non erano ancora state informatizzate: le scuole guida non avevano modo di controllare se l’idoneità alla guida del titolare della patente dovesse essere accertata presso una CML, così che magari poi potevano mettersi d’accordo con qualche funzionario della Motorizzazione, per mandare avanti ugualmente la pratica di rinnovo. In un contesto di questo tipo era possibile che qualche carta sparisse …

      Allo stato attuale crediamo che tu non possa richiedere il permesso provvisorio di guida, perché la tua patente dovrebbe risultare sospesa. In ogni caso, ti consigliamo vivamente di rivolgerti alla Motorizzazione.

      1. Gentile redazione. Grazie per la risposta. Vi posso assicurare che sono a conoscenza ( dopo il 2014) di persone che in sede di rinnovo risultava ostativo con rinnovo da effettuare in cml e la patemte però perfettamente valida . Bho misteri della burocrazia italiana

  7. Sono affetto da distrofia endoteliale di Fuchs (malattia dell’occhio con progressivo deterioramento della cornea). Chiedo se l’intervento di trapianto di cornea in entrambe gli occhi rientra tra i casi in cui è obbligatorio la visita presso la commissione medica.
    Grazie

    1. Caro Francesco,
      Non esiste alcuna normativa che preveda l’accertamento dei requisiti d’idoneità alla guida in CML, in seguito all’intervento di cui ci parli. Il disturbo di cui soffri, non rientra tra le patologie invalidanti alla guida, per le quali è previsto l’accertamento in CML. I requisiti visivi per l’idoneità alla guida sono specificati dal D.P.R. 495/92, art. 322, più dettagliatamente nella Circolare del MS n. 0017798 del 25/07/2011: fintanto che la tua vista incontrerà tali requisiti, potrai effettuare l’accertamento d’idoneità come previsto dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 2.

  8. Sono affetto da spondilolistesi 4 vertebta lombare.
    l’ortopedico di chiara fama internazionale mi ha detto che, essendo gli attacchi della cintura di sicurazza asimmetrico, la coseguenza dell’utilizzo delle stesse a bassa velocità, ovvero in città, provocherebbe a livello spinale più danni che benefici.
    Hp portato le radiografie al medico di base che ha redatto una prescrizione di non uso della cinta.
    Scopro che tale trescrizione la dovrebbe fare un altro medico di ASL ma nessuna sa dove siao chi sia.
    Fatemi sapere Grazie rispondendo alla mia email.

    1. Gentile Sig. Tiburzi,
      Il D.L.vo 285/92, art. 172, comma 9, lettera e), stabilisce che persone provviste di «certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee», possano essere esentate dall’obbligo delle cinture di sicurezza. Consulti la normativa che abbiamo citato, ma crediamo che la certificazione debba essere redatta da un ortopedico operante presso una ASL, non da un privato.

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