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La Commissione medica locale

La Commissione medica locale (CML) è un gruppo di personale medico qualificato, appartenente ad amministrazioni pubbliche locali, incaricato di accertare, in particolari casi, i requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida.

Un po’ di storia

Da quando in Italia fu per la prima volta regolamentata la circolazione su autoveicoli, fu stabilito che chiunque aspirasse a condurne, dovesse essere munito di una “patente di abilitazione”. Per ottenere la patente occorreva, oltre ad altri documenti, presentare una speciale certificazione medica, consistente in un:

Certificato medico di data non anteriore a tre mesi rilasciato da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attività di servizio, con firma legalizzata dal comandante del Corpo al quale appartiene l’ufficiale medico o da un ufficiale sanitario con firma legalizzata nei modi di legge (Regio Decreto 1740/33, art. 83).

Il personale indicato come «ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attività di servizio», aveva il compito di accertare l’idoneità dell’aspirante alla conduzione degli autoveicoli. I requisiti fisici e psichici d’idoneità erano specificati in maniera generica, eccetto per quelli visivi, uditivi e per il fatto che l’aspirante non dovesse presentare «sintomi che lo rivelino dedito all’uso di bevande alcooliche o di altre sostanze stupefacenti».

A più di dieci anni dalla nascita dell’attuale Repubblica Italiana, la circolazione su autoveicoli è nuovamente regolamentata: è approvato il testo del cosiddetto “codice della strada”. I requisiti fisici e psichici d’idoneità per la patente di guida sono ora accertati:

Da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene o da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro, o da un medico militare o da un medico condotto e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame (D.P.R. 393/59, art. 81, comma 1).

I requisiti saranno stabiliti nel regolamento d’esecuzione, ma il testo introduce per la prima volta un’eccezione alla “procedura” normale di accertamento:

Nei riguardi dei mutilati e minorati fisici indicati nell’art. 80, quarto comma, l’accertamento delle condizioni fisiche e psichiche è effettuato da Commissioni mediche provinciali (D.P.R. 393/59, art. 81, comma 3).

Nasce così la “Commissione medica provinciale”, il precursore della Commissione medica locale. Il regolamento di esecuzione definisce così le “Commissioni mediche provinciali per minorati”:

Le Commissioni mediche provinciali di cui al terzo comma dell’art. 81 del Testo Unico sono composto da tre membri nominati dal Ministro per i trasporti tra i sanitari indicati nel primo comma dell’articolo stesso (D.P.R. 420/59, art. 481, comma 1).

Aggiungendo che:

Le Commissioni predette possono avvalersi della consulenza di istituti o medici specializzati e di ingegneri dell’Ispettorato della motorizzazione civile (D.P.R. 420/59, art. 481, comma 2).

Il compito delle Commissioni è accertare i requisiti d’idoneità alla guida, nei casi in cui siano presenti delle minorazioni fisiche del candidato. Le minorazioni riguardano vista, udito, arti e deficienza di statura: è chiaro che si tratti di minorazioni dei soli requisiti fisici. La necessità di istituire una Commissione medica, in origine, nasce per affrontare le valutazioni di casi critici, non per sostituirsi, in particolari casi, all’ordinario accertamento previsto dall’articolo 81 del “codice della strada”.

A tre anni dalla caduta del muro di Berlino è approvato il testo di quello che sarà conosciuto come “nuovo codice della strada”: la normativa tuttora vigente sulla circolazione stradale. La storia finisce qui, perché quanto stabilito in questo nuovo testo, è quello che stiamo vivendo.

La Commissione medica locale

Il nuovo testo sulla circolazione stradale rivoluziona completamente il ruolo della “Commissione medica provinciale” nell’accertamento dell’idoneità alla guida, a partire dal nuovo nome con cui è ora conosciuta: Commissione medica locale.

Il valore medico-legale dell’accertamento è stabilito da un certificato medico, dove la Commissione esprime il suo giudizio di idoneità o inidoneità (temporanea o permanente) e annota eventuali prescrizioni, come la modifica del termine di validità della patente o altro.

La Commissione è composta da tre medici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, quali indicate dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 1, per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida. Di questi tre medici uno è Presidente della Commissione, gli altri due semplici membri. Sono previsti anche vicepresidente e membri supplenti, i due membri devono appartenere ad amministrazioni pubbliche diverse. La Commissione può essere integrata da ingegneri della Motorizzazione, diabetologi, alcologi e specialisti della riabilitazione.

La Commissione è dotata di una segreteria, che ne organizza il funzionamento (visite, sedute, convocazioni). Diritti economici per le prestazioni, per le spese e per i rimborsi sono dovuti dagli utenti e fissati dal Ministero della Salute. Qualsiasi consulenza esterna richiesta dalla Commissione, ai fini dell’accertamento d’idoneità alla guida, è economicamente a carico degli utenti.

È prevista almeno una Commissione per ogni milione di abitanti, nei capoluoghi di provincia, una ogni cinquecentomila nelle province: si riconosce in questo senso l’origine “provinciale” della Commissione. I sindaci dei diversi comuni possono richiedere l’istituzione di una Commissione, che è costituita dal Presidente della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, presso i dipartimenti medico-legali dell’Azienda sanitaria locale.

Ultimo, ma non per questo meno importante, compito della Commissione medica locale è il seguente:

Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell’organo presieduto, relativa all’anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant’altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall’articolo 1, comma 4, del codice (D.P.R. 495/92, art. 330, comma 15).

In quali casi è previsto l’accertamento presso Commissione medica locale?

La Commissione è ora incaricata dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida nei seguenti casi (D.L.vo 285/92, art. 119, c. 4):