Anatomia di un documento: la richiesta degli accertamenti tossicologici della CML Roma 1

Sarà oggi sottoposta all’attenzione del Pubblico una disamina del documento con cui la Commissione medica locale Roma 1 richiede gli accertamenti tossicologici, solitamente previsti in occasione di rinnovo o rilascio in seguito a sospensione della patente di guida su richiesta del Prefetto.

Perché questa disamina? Tanti sono i motivi, che presto avrai modo di capire, ma basta considerare che i controlli medici di qualunque tipo non sono mai da sottovalutare: è in gioco la tua salute.

L’intestazione

Già da subito l’intestazione del documento non sembra pertinente: perché aggiungere “patenti speciali” alla denominazione della Commissione? Gli accertamenti tossicologici non hanno nulla a che vedere con la patente di guida speciale, che come previsto dal D.L.vo 285/92, art. 116, c. 5 è una patente con particolari prescrizioni per i titolari mutilati o minorati fisici.

La normativa non menziona in nessun luogo una “commissione patenti speciali” o “commissione medica locale patenti speciali”, il documento riporta in effetti un’intestazione senza senso.

La richiesta formale

A parte una serie di trascurabili ma vistose imprecisioni come l’originale abbreviazione «sig/ra», si può osservare che sarebbe carino sostituire l’espressione «accertamenti tossicologici finalizzati alla ricerca di sostanze d’abuso» con «accertamenti medici analitici finalizzati alla valutazione dei requisiti psicofisici d’idoneità alla guida di cui al D.L.vo 59/11, all. III, lett. E, F».

I protocolli

  Il tasso di alcolemia offre una finestra diagnostica inferiore alle 24 ore: a cosa serve stabilire se sei ubriaco quando non stai guidando?

È qui che si entra nel vivo della questione. Senza ironia possiamo affermare che la svolazzante firma del Presidente, posta in calce al documento, attesta solamente la totale buona fede della Commissione medica locale Roma 1: saltano agli occhi due sviste importanti.

La prima riguarda la richiesta nel I Protocollo di «1 prelievo ematico per esame emocromocitometrico e dosaggio di alcolemia, cdt, got, gpt, ygt»: che assurdità richiedere l’alcolemia tra gli accertamenti tossicologici! Il tasso di alcolemia offre una finestra diagnostica inferiore alle 24 ore: è infatti l’analisi a cui si ricorre per verificare la stato di ebbrezza, non le abitudini del paziente circa il consumo di alcool. In parole povere, a cosa serve stabilire se sei ubriaco quando non stai guidando? Mistero.

Dobbiamo anche notare che il dosaggio di «ygt» sarà difficilmente effettuabile in alcun laboratorio: forse la Commissione intende il dosaggio di ɣGT? Eppure Ippocrate era greco.

La seconda svista riguarda la «determinazione su sangue e urine della sostanze del primo protocollo»: assurdo! Determinare l’alcolemia è già un’assurdità, ma addirittura voler ricercare nel sangue ben otto sostanze è un totale non senso. Non esiste nemmeno una definizione adatta come cocainemia, anfetamine mia e via dicendo, questo perché la ricerca delle sostanze del I protocollo su sangue è una pratica a dir poco aliena e inutile!

Vale sempre lo stesso discorso. Posso aver assunto qualsiasi quantità di quelle sostanze e anche tutte insieme il giorno prima delle analisi: se sopravvivo il mio sangue sarà pulito come quello di un neonato al momento del prelievo.

Ma niente paura! Nei laboratori tossicologici ci sono per fortuna dei professionisti capaci, che sanno quello che fanno. Naturalmente né eseguiranno l’alcolemia per quanto riguarda il I Protocollo, né determineranno la presenza di tutte quelle sostanze sul sangue per il II Protocollo. Semplice: sanno che la Commissione medica locale Roma 1 non sa di cosa parla.

  Se ti recassi in un laboratorio alternativo a quelli indicati sul documento potresti essere sottoposto ad analisi inutili e costose!

A parte scherzi il fatto è grave, perché facendo fede la richiesta della Commissione, se ti recassi in un laboratorio alternativo a quelli indicati sul documento potresti essere sottoposto ad analisi inutili e costose!

Ma il fatto è grave anche per la Commissione: la firma è quella del Presidente e attesta la sua responsabilità.

Informazioni per gli utenti

Dei sei punti indicati solo tre passano il vaglio di questa disamina. A parte il punto 2, per il quale rimandiamo alla pagina principali obiezioni, sono i punti 1 e 3 che non convincono. La normativa indicata recita:

“La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato” (D.P.R. 495/92, art. 330, c. 6).

Insomma si è portati a ritenere che chi ha redatto il testo avesse in mente di utilizzare le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, qualora una commissione medica locale intendesse avvalersi di istituti medici per effettuare le sue valutazioni. Questo al fine di garantire uniformità nei costi, nei trattamenti e di evitare possibili conflitti d’interessi.

Evidentemente tra le commissioni è invalso l’uso di servirsi di istituti medici privati, ma mentre se tu vuoi riavere la patente devi obbedire, la Commissione medica Locale Roma 1 per fartela riavere può fare come vuole!

Un regalo alla Commissione

Siamo giunti al termine della nostra disamina e speriamo che non ti sia annoiato. Speriamo anche che la Commissione medica locale Roma 1 possa divertirsi con questa lettura, magari poi correggendo il documento in questione nei punti più critici. Nel frattempo ecco un bel regalo: il documento come dovrebbe essere!

COMMENTI

3 commenti su “Anatomia di un documento: la richiesta degli accertamenti tossicologici della CML Roma 1
  1. Salve, stavo leggendo con estremo interesse questa pagina e mi sono soffermato sul capoverso intitolato “Informazioni per gli utenti”.

    Non capisco l’inciso stabilito dalla norma in merito a: “con onere a carico del soggetto esaminato”.
    un soggetto titolare di esenzione mi pare di capire debba comunque sostenere il costo della prestazione richiesta dalla Commissione, secondo tariffario regionale. se è così, non capisco la ratio della norma. potrebbe essere così cortese da chiarire ulteriormente quel punto
    grazie
    Luciano

    1. Caro Luciano,

      Il significato della norma cui ti riferisci è chiaro: gli oneri per gli accertamenti prescritti dalla CML sono a tuo carico. A nostro giudizio si tratta di una norma in parte anomala.

      Da una parte dobbiamo considerare che la Costituzione garantisce la libertà di circolazione del cittadino, ma non si esprime in merito ai mezzi di circolazione: da questo punto di vista la conduzione di veicoli a motore non è quindi un diritto fondamentale e pertanto, qualora fossero necessari, lo Stato non si fa carico degli oneri necessari per ottenere abilitazioni in tal senso, quali la patente di guida.

      Da un altro punto di vista ci sembra però che allo stesso tempo lo Stato compia una discriminazione nei confronti di chi intenda ottenere l’abilitazione, ma soffra di patologie invalidanti alla guida: è chiaro come in questi casi ottenere l’abilitazione sia assai più gravoso, rispetto a un individuo che non soffra di tali patologie. Ci sembra quindi logico che seguendo un discorso incentrato sull’ideale dell’uguaglianza dei diritti del cittadino, lo Stato dovrebbe farsi carico dei maggiori oneri di chiunque si trovi in una condizione svantaggiata.

      Questo discorso si applica in generale a tutti i cittadini, a prescindere dal fatto che siano titolari o meno di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie del SSN. Sinceramente non sapremmo dirti se essendo titolare di esenzione, questa non possa applicarsi agli accertamenti prescritti dalla CML, dal momento che richiedendo al medico di base la ricetta per gli accertamenti prescritti, non vediamo tramite quale strumento ti potrebbe essere negata l’esenzione.

      1. Grazie molte per la articolata risposta e il tempo dedicatomi.

        Proverò a spiegare a mio padre ottantenne cardiopatico, le motivazioni per quanto temo che frustrato dal dover andare ogni anno presso una Commissione sita a Scampia (periferia di Napoli) nel mentre lui vive su una piccola isola del Tirreno, lo abbia esasperato al punto da non essere molto recettivo verso le spiegazioni. Anche perché, a dispetto del fatto di aver subito un intervento di bypass aorto coronarico preventivo quindi senza fortunatamente aver mai avuto infarti, egli è in eccellente stato fisico, non ha alcuna invalidità o limitazione fisica e gli riesce difficile capire come sia finito in questo girone infernale annuale della Commissione medica provinciale.
        Ancora grazie per la risposta e per il sito davvero ricco di preziose spiegazioni e suggerimenti. Ottimo lavoro!

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