Ricorso al TAR di Roma: in nome del Popolo Italiano sconfitta la CML Roma 1 e condannata l’ASL

Nel frenetico susseguirsi degli eventi in un mondo che cambia ogni giorno come quello dell’accertamento d’idoneità alla guida, la Redazione non riesce a fornire una copertura in tempo reale di qualsiasi novità. Il fatto risale al 2016 ma la sua epocale importanza ce lo impone in tutta la sua attualità, a volte la giustizia trionfa e così abbiamo la prova che il giudizio della CML Roma 1 può essere sconfessato: per la CML non tutto è possibile.

La scure della giustizia si è abbattuta sull’operato della CML Roma 1, che si è scoperta impotente e vulnerabile di fronte al potere della Legge.

Ebbene, la scure della giustizia si è abbattuta sull’operato della CML Roma 1, sanzionando il suo infondato giudizio e la scorrettezza delle sue prescrizioni, la CML è caduta sotto i pesanti colpi, scoprendosi impotente e vulnerabile di fronte al potere della Legge, come un fanciullo indisciplinato e inetto a cui la maestra impone il meritato castigo.

Il motivo del contenzioso

Partiamo in odine cronologico, raccontando la vicenda che ha portato il “ricorrente” a richiedere l’intervento della giustizia, il cui nome, nel seguente resoconto, è di fantasia.

Guido è un ragazzo che soffre di diabete tipo I, classificata dal D.L.vo 59/11 come “patologia invalidante” alla guida. Soffrire di patologie invalidanti, non impedisce il conseguimento della patente, ma richiede un particolare accertamento sull’idoneità: solo nel caso in cui la gravità della patologia pregiudichi la sicurezza della guida, la patente non può essere conseguita.

Nel 2011 Guido consegue la patente. In tale circostanza, il medico accertatore, cui sorgono dubbi circa l’idoneità alla guida, come previsto dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 4, lettera d), sottopone la valutazione alla CML, che prescrive una riduzione del termine di validità a 2 anni.

Il suo medico curante, redige un certificato, secondo il quale la patologia di Guido non presenta complicanze o aggravamenti: la sua patente potrebbe quindi senz’altro avere i 10 anni del termine di validità previsto per l’età.

Nel 2015 Guido deve confermare la validità della patente. Il suo medico curante, specialista dell’Unità Operativa complessa di endocrinologia e diabetologia del Bambin Gesù, redige un certificato, secondo il quale, a suo giudizio, la patologia di Guido non presenta complicanze o aggravamenti: la sua patente potrebbe quindi senz’altro avere i 10 anni del termine di validità previsto per l’età. Il certificato e tutta la documentazione necessaria per procedere al rinnovo sono sottoposti alla CML.

La CML rinnova la patente con validità di 2 anni, Guido non capisce e non ci sta: parte così il ricorso al TAR.

La sentenza

L’avvocato che difende Guido, contesta due diversi atti amministrativi: 1) la richiesta della Motorizzazione con cui, all’atto del conseguimento della patente nel 2011, il giudizio d’idoneità è stato demandato alla CML, 2) il certificato con cui la CML, nel 2015, ha confermato la validità della patente a 2 anni. L’avvocato vuole insomma tirare fuori Guido dal “rinnovo in CML” e riportare la validità della sua patente al termine previsto per l’età: 10 anni.

Guido ottiene una patente della validità di 5 anni, come previsto dal D.L.vo 59/11, Allegato III, C.1.2, che dovrà rinnovare previa valutazione della CML. MIT e ASL (all’epoca dei fatti, Roma E) sono condannati a liquidare le spese processuali.

La missione è compiuta solo in parte, ma porta a galla una superficialità e un comportamento estremamente scorretto, ai limiti della truffa, da parte della CML. Questo è grave, perché la Commissione è composta da tre medici che sono i maggiori esperti nella valutazione d’idoneità alla guida, i cui diversi pareri dovrebbero contribuire all’esito di un giudizio imparziale e ponderato: se la CML sbaglia, significa che i tre massimi esperti hanno sbagliato tutti e tre … oppure che si sono messi d’accordo e hanno sbagliato apposta.

Dove ha sbagliato la CML?

Riportiamo qui quali sono stati gli errori commessi dalla CML, avallati dalla Motorizzazione, accertati come “vizi” dal TAR e per questo sanzionati.

1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 119 del Codice della Strada

Questa è la cornice giuridica in cui si svolge tutta la faccenda: il Codice della Strada e le altre pertinenti normative, devono essere applicate conformemente al loro effettivo contenuto. Se per la validità della patente di guida, in determinati casi, è prevista una determinata durata, la CML non può prescrivere un termine di validità difforme.

2. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’irragionevolezza e della contraddittorietà con le risultanze procedimentali

Qui l’avvocato ha centrato il punto: eccesso di potere. Noi l’abbiamo ripetuto più volte, la CML crede di poter “fare come vuole”, la legge però, come attesta la sentenza del TAR, non lo prevede affatto: anche per la CML esistono dei limiti.

Articolando il discorso, l’errore della Commissione è stato quello di aver espresso il suo giudizio senza tenere in alcuna considerazione il certificato del medico curante. Nel caso in cui la CML non avesse condiviso il contenuto del certificato, avrebbe dovuto richiedere un diverso accertamento su cui formulare il suo giudizio. È questo il difetto di istruttoria, perché non è possibile ridurre arbitrariamente il termine di validità della patente di guida, in presenza di una certificazione medica che non ne attesti la necessità.

Per questi motivi il giudizio della CML è apparso irragionevole e contraddittorio con le risultanze procedimentali.

3. Violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo

Questo è un altro argomento molto interessante. Esprime un principio per il quale non è legittimo aggravare un procedimento amministrativo (qui la certificazione dell’idoneità alla guida con validità ridotta), senza alcun motivo e anzi in presenza di un parere contrario.

Cosa ci insegna la vicenda?

Adesso basta, non è più possibile sentirsi rispondere: “è così perché lo decido io”.

La sentenza del TAR ci insegna tantissime cose, la prima è che il giudizio della CML deve sottostare alla Legge. La Commissione medica locale Roma 1, come spesso accade, non può ridurre la validità della patente a suo piacimento. Quando ciò avviene, deve essere presente un’evidenza documentale che giustifichi la scelta, non sono sufficienti né l’opinione della CML, né i suoi mirabolanti protocolli di cui tutti hanno sentito parlare, ma che nessuno ha mai visto. Adesso basta, non è più possibile sentirsi rispondere: “è così perché lo decido io”.

La seconda cosa più importante, ci sembra sia il fatto che il ricorso al TAR può funzionare: nel caso che abbiamo analizzato, per ribaltare il giudizio della CML sono stati sufficienti un buon avvocato, un giudice onesto e un anno di tempo.

La terza cosa, la più triste, riguarda la superficialità e l’approssimazione con cui si comportano i massimi esperti d’idoneità alla guida. Qui non ci sono sconti per nessuno, perché la sicurezza della guida è una questione di primaria importanza, che riguarda la pubblica incolumità.

La sentenza evidenzia un caso esemplare di accanimento diagnostico, perché la CML avrebbe prescritto un accertamento dopo due anni, non previsto dalla legge e che il TAR ha ritenuto inutile.

Lo abbiamo già detto: com’è possibile che i tre massimi esperti d’idoneità alla guida si siano sbagliati tutti e tre? Quattro occhi sono meglio di due, ma sei occhi non possono sbagliare. Un compito che richiede capacità e competenze, come il giudizio d’idoneità alla guida, è lasciato nelle mani di un gruppo di dilettanti allo sbaraglio, di “medici della domenica”. La sentenza evidenzia un caso esemplare di accanimento diagnostico, perché la CML avrebbe prescritto un accertamento dopo due anni, non previsto dalla legge e che il TAR ha ritenuto inutile.

Se queste sono le persone cui si affida il giudizio sull’idoneità alla guida, in quei casi dove è necessaria un’attenta e seria valutazione dei possibili rischi, allora c’è da avere paura quando siamo a bordo della nostra automobile o quando attraversiamo le strisce pedonali.

Il dott. Maurizio Ferraresi, Presidente della CML all’epoca dei fatti, è stato in seguito arrestato e condannato per una serie di reati, dei quali puoi leggere all’articolo Arrestato il Presidente dalla Commissione medica locale Roma 1 dott. Maurizio Ferraresi, ma alcuni membri di quella CML fanno ancora parte dell’attuale Commissione.

Il sospetto che presso la CML Roma 1 gli errori non capitino per caso, che ci siano delle complicità e delle connivenze, che la Legge sia calpestata per meri interessi economici, a scapito di salute e sicurezza della collettività, che i giudizi siano formulati lanciando una monetina, giocando con la vita altrui, è assolutamente legittimo.

Se sei interessato a leggere la sentenza del TAR: Sentenza ricorso TAR Lazio 6688/2016 avverso giudizio CML – ACCOLTO.

COMMENTI

12 commenti su “Ricorso al TAR di Roma: in nome del Popolo Italiano sconfitta la CML Roma 1 e condannata l’ASL
  1. La mia situazione è, forse, ancora più incredibile.
    Mi hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza a capodanno del 2014. Da lì, inizia il calvario perché dichiaro una invalidità al 100% per cause psichiatriche, perfettamente sotto controllo. Per questa cosa, mi fanno fare il rinnovo ogni anno. Arrabbiato per questa cosa, chiedo spiegazioni alla Presidente, la quale mi risponde “Ormai sei caduto nella trappola!”, e io gli rispondo che la cosa era ingiusta, in quanto i malati psichiatrici non sono sottoposti tutti al rinnovo della patente annuale, ma non ha voluto sentire storie, per lei è così e basta. Questo ha ovviamente aggravato la situazione della punizione amministrativa originale, e non ho modo di far valere le mie ragioni. Anche un medico legale mio amico mi ha detto che sono centinaia le persone nella mia stessa situazione e non c’è niente da fare. E’ possibile mai una cosa del genere?

    1. Ti è andata già bene se non ti hanno messo limitazioni…. A me x un’invalidità per depressione del 46% rinnovo annuale con limitazioni alla guida diurna e guida non autorizzata in autostrada… fatto ricorso alla rfi nonostante gli esiti delle visite dei colloqui, dei test di reazione e avendo accertato loro stessi le buone condizioni generali e che non assumo più farmaci da tanto… hanno messo di loro qualche cavillo in più infondato per farmi sentire peggiore quindi rimanendo invariata la decisione della cml… mi chiedo se tutto ciò sia giusto quando vedi gente girare ubriaca e drogata che investe persone o fa incidenti purtroppo noi siamo i peggiori sia in ambito lavorativo, sia per la patente sia nella società… pertanto mi sento di sconsigliarti vivamente ricorso alla rfi li ha qualche possibilità chi gli è stata sospesa la patente per alcool e droga… il loro giudizio non può peggiorare…. ulteriormente mi chiedo se un po’ di giustizia c è per noi che abbiamo già patito tanto con le nostra depressione e che guidare ci fa star meglio ….e non abbiamo mai causato incidenti….basta con queste discriminazioni verso chi come noi ….siamo in parecchi perché non ci uniamo

  2. Sono anni che sono vittima del giudizio della commissione asl1. Sono solo una paziente oncologica, tumore ai polmoni,linfonodi e alla testa. Tutti gli accertamenti portati in commissione erano rassicuranti sul mio stato di salute, la prima volta 2 anni, la seconda un anno, la terza sei mesi.oltretutto la commissione era rappresentata da un solo medico, che mi ha fatto avere la patente per solo sei mesi. Non so quanto sia legale tutto ciò, un solo medico che come un imperatore decide sulla mia vita. CONCLUSIONE è stato meno faticoso sopravvivere a tre tumori gravi, che soffrire per il delirio delle incongruenze della commissione. Sono veramente stanca.

    1. Cara Antonella,

      Le uniche patologie oncologiche considerate invalidanti alla guida e per cui la legge prevede l’accertamento d’idoneità presso CML, sono quelle che riguardano il sistema nervoso centrale o periferico, in quanto eventuali interventi chirurgici potrebbero comprometterne funzionalità il cui possesso è ritenuto un requisito essenziale per l’idoneità alla guida (D.L.vo 59/11, Allegato III, H.1).

      Chiarito questo punto, è bene ricordare che in ogni caso l’accertamento d’idoneità alla guida può essere demandato alla CML quando, in seguito ad accertamenti clinici, il medico accertatore giudichi dubbia l’idoneità (D.L.vo 285/92, art. 119, comma 4, lettera d).

      Da quanto ci riporti, se cioè dagli accertamenti clinici presentati in questi anni non sono stati registrati aggravamenti della patologia, sembrerebbe evidente una violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo da parte della CML, la quale in assenza di risultanze cliniche ha richiesto successivi controlli dell’idoneità con durata progressivamente ridotta.

  3. Guida im stato di ebrezza alcolica. La prima visita esito negativo per regolarità del carboitdrato carente e asserta positività dellEtg. Seconda visita; idoneo alla guida per anni uno; terza visita, ancora da fare mi viene richiesta la visita psichiatrica. Sulla scorta di che non mi è dato a sapere. Non vi è stato contraddittorio. La TAC con contrasto a quando. Da ultimo la magistratura ha pronunciato sentenza di estinzione del reato.

  4. Buon sera,
    grazie per il vostro articolo.
    Ho un domanda da porvi.
    Io, in seguito alla riduzione della validità della patente ad 1 anno da parte della CML di Torino, ho presentato ricorso alla Unità Sanitaria Territoriale di RFI di Torino. Il quattro febbraio 2022, nonostante la documentazione del Centro Antidiabete che suggeriva di riconoscere la validità per tre anni, la UST di RFI mi notificava il rinnovo della patente (cat. B) per un anno.
    Posso ancora presentare ricorso al TAR?

    Grazie

    Marco

    1. Gentile Sig. De Guidi,
      Avverso provvedimenti amministrativi, il ricorso al TAR deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dall’atto contestato: crediamo dunque che i termini per contestare gli atti derivati dal giudizio della CML siano passati. Rimane comunque aperta la possibilità di contestare gli atti successivi, derivati dal ricorso alla UST: questa sentenza fornisce un esempio inequivocabile.

  5. Scusatemi, permettetemi di chiedere un’ulteriore specificazione:

    Appendice II – Art. 320 (Malattie invalidanti) del CDS dice:
    ————————————————————–
    […]
    F. Sostanze psicoattive.
    […]
    La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
    ————————————————————–

    Chiedo:
    La validità della patente non può essere superiore a 2 anni solo per patenti C, D, E o per tutte?
    La fantomatica circolare di cui parlavo sopra è in realtà questo articolo?
    Nel mio caso assunzione della quietamina in minima dose e serale sarebbe certamente un abuso di potere se non si parla di rinnovo di patente B. Concordate?

    1. Caro Andrea,

      Come giustamente osservi, il limite dei 2 anni di validità massima anni è previsto solo per i titolari di patenti “superiori”. Il problema è che non è specificato un limite di validità minima della patente di guida, quindi come più volte abbiamo osservato, la CML potrebbe rinnovarti la patente anche per un solo giorno, se lo volesse.

  6. Siete fantastici!!!
    La mia storia:
    2003 – Incidente stradale con trauma cranico e coma ed esiti di emiparesi destra ed altro.
    2006 – Legge 104 con invalidità 100% ma nessuna gravità
    2009 – Di mia spontanea volontà chiedo la revisione della patente da B a Bs per la presenza di emiparesi (prescrizione di salvosterzo e cambio automatico). RINNOVO a 5 anni.
    2012 – Grave evento depressivo che mi induce a chiedere assistenza al Centro di Salute Mentale. Tutto curato in 2 incontri:
    1° incontro) mi viene prescritta una terapia farmacologica di base 5 gocce di Cipralex la mattina e 1 pillola di 50mg RP di quietamina la sera prima di dormire (NON PRIMA DI GUIDARE!!!! La quietamina e sostanza psicotropa e induce sonnolenza). Per poter prescrivere tale sostanza lo psichiatra descrive la mia depressione come una psicosi.
    2° incontro) nel quale viene certificata la completa guarigione e si suggerisce di continuare con la terapia.
    2014 – Sono pirla dichiaro alla CML che sto prendendo medicinali e faccio vedere il certificato in cui è scritta la psicosi che in realtà era una depressione. RINNOVO a 2 anni. Nessuna visita ordinata.
    2016 – CML mi ordina una visita psichiatrica. Lo psichiatra nega presenza di disturbi psichici. Rinnovo a 5 anni.
    2021 – CML mi ordina una visita psichiatrica e una visita psicodiagnostica. In entrambe le visite viene negata la presenza di disturbi psichici. RINNOVO A 3 ANNI!!!!!!
    Insistendo non poco, il “medico” della CML mi dice che in fantomatiche circolari c’è scritto che in caso di assunzione di sostanze psicotrope e in assenza di monitoraggio continuo da parte di psicanalisti si procede al rinnovo di 2 anni e che mi ha “regalato” 1 anno…..

    SCUSATE LA LUNGAGGINE.
    VORREI POTER RINNOVARE LA PATENTE CON LA SOLA VALUTAZIONE DELLA MIA EMIPARESI DESTRA SENZA PAGARE INUTILI VISITE.
    1) Potrebbe essere considerata una minorazione fisica? Solo la CML può affermare questo?
    2) C’è qualche medico (REALE non della CML) che può certificare che non ho nessun disturbo psichico in modo definitivo? Per ora ho deciso di chiedere un controllo annuale al Centro di Salute Mentale anche se ASSOLUTAMENTE INUTILE!
    3) Come tutte le ingiustizie la cosa mi sta creando incavolature. SECONDO VOI E’ POSSIBILE QUERELARE IL MEDICO DELLA CML PER ABUSO DI POTERE? Con il ricorso al TAR non paga il medico. Questa gente deve capire che deve smetterla di approfittarsene delle persone meno fortunate!!!

    Grazie!

    1. Caro Andrea,

      Come hai chiaramente osservato anche tu, riferire alla CML circa disturbi di natura psichica può portare a spiacevoli conseguenze sul giudizio d’idoneità alla guida.

      Abbiamo dedicato la pagina Idoneità psichica alla guida e patologie invalidanti a quelli che la legge prevede come requisiti psichici d’idoneità alla guida: il problema è che per accertare questo tipo di requisiti, nella maggior parte dei casi non esistono criteri strettamente scientifici (è il caso della depressione), quindi la CML ha un margine discrezionale molto ampio. Se così la legge prevede che in presenza di “disturbi psichici” debba esserci un controllo regolare per l’idoneità alla guida, sarà la CML a decidere la cadenza dei controlli: saprai bene che, comunque convinti che la CML operi in scienza e coscienza, controlli più assidui significa più visite e quindi maggiore guadagno per la CML.

      È anche aleatorio il dubbio circa la possibile certificazione di una guarigione completa da un disturbo di natura psichica: come potrà essere dimostrato scientificamente? È così che una volta rotto il vaso di pandora, richiuderlo non è tanto facile: la CML potrebbe sempre dubitare della tua guarigione e quindi ritenere sempre necessario un successivo controllo.

      Circa la menomazione fisica di cui ci riferisci (emiparesi) possiamo invece assicurati che in teoria, se questa fosse stabilizzata e non suscettibile di peggioramento, potresti richiedere un’esenzione dalla visita in CML, come previsto dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 4, lettera a), la questione è peraltro approfondita in 2 articoli: La Commissione è per sempre: l’esenzione dalla visita medica e Anche il Ministero della salute accusa di accanimento diagnostico le CML.

      Venendo ora al ricorso. A nostro giudizio l’unica strada per riscattare una tua completa salute psichica nel giudizio della CML, sarebbe di presentare un certificato medico che attesti la tua completa guarigione dalle patologie psichiche di cui hai sofferto. La CML a questo punto potrebbe richiedere o meno un’ulteriore perizia, in assenza di tale richiesta la CML sarebbe costretta ad allinearsi al giudizio del “tua” perizia e se non lo facesse potresti accedere a un ricorso e vincerlo, in presenza della seconda perizia crediamo che il parere espresso sarebbe sempre interpretabile da parte della CML e quindi non strettamente vincolante. Quello che vogliamo dirti è che il ricorso si vince perlopiù in presenza di irregolarità procedurali (come se la CML si esprimesse contrariamente a una perizia senza averne richiesta un’altra), non sulla discutibilità dei giudizi tecnici espressi dalla CML.

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