Idoneità psichica alla guida e patologie invalidanti

aggiornato il: 18 Febbraio 2021 Stampa pagina Stampa pagina

La patente di guida è un documento che attesta l’abilitazione alla guida. Per essere abilitati alla guida è necessario sostenere esami di teoria e pratica, ma questo non basta: è necessario essere in possesso di determinati requisiti fisici e psichici, che determinano l’idoneità alla guida.

Per forza di logica, consegue che chiunque non sia in possesso dei requisiti d’idoneità, non possa essere abilitato alla guida.

Quello che qui ci interessa sono i requisiti psichici d’idoneità, così come stabiliti dal Codice della strada e dagli altri testi di legge che riguardano tale questione.

Perché l’idoneità psichica alla guida

La domanda non è del tutto scontata, cosa c’entrano la psiche umana e la sua complessità con l’abilitazione alla guida? Forse che una personalità estroversa sia più idonea rispetto a una più riservata? Certo si può capire molto sulla personalità di un automobilista dalla maniera in cui guida, ma non è ancora chiaro che cosa c’entri l’idoneità alla guida con la personalità dell’automobilista.

Lasciando da parte queste divagazioni, il problema dell’idoneità psichica sorge quando particolari condizioni di salute che non possono essere definite strettamente “fisiche”, compromettono le capacità richieste per la conduzione di un veicolo a motore, comportando di conseguenza dei gravissimi rischi per la comunità.

La salute psichica di un individuo può essere compromessa da diversi motivi, alcuni di questi non dipendono da una sua scelta, come per esempio essere nati con minorazioni cerebrali, l’aver subito traumi in giovane età o essere vittima di gravi incidenti, altri motivi dipendono invece da una scelta, come per esempio l’assunzione di una certa quantità di alcol, tale da compromettere le capacità psichiche dell’individuo e quindi la sua idoneità alla guida.

Quali sono i requisiti psichici d’idoneità

Il D.L.vo 285/92, art. 119 “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida” è il punto di partenza, si tratta del fondamento su cui si erge l’intera struttura delle questioni d’idoneità alla guida.

Chi però cercherebbe qui, quali siano i requisiti psichici d’idoneità, non troverebbe molto. Questa pietra miliare del Codice della strada sancisce solamente due principi fondamentali:

A) PER L’ABILITAZIONE ALLA GUIDA SONO NECESSARI DEI REQUISITI FISICI E PSICHICI.

Non può ottenere la patente di guida […] chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore (D.L.vo 285/92, art. 119, comma 1).

B) QUESTI REQUISITI SONO ACCERTATI DA PERSONALE MEDICO.

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale (D.L.vo 285/92, art. 119, comma 2).

L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali (D.L.vo 285/92, art. 119, comma 4).

Entra allora in campo il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”: In questo testo è possibile rintracciare specifici requisiti psichici d’idoneità alla guida.

Prima di passare al piatto forte è meglio cominciare dall’antipasto. L’art. 324 “Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali” con i suoi due commi, è l’unico articolo che stabilisce precisi requisiti.

In realtà il requisito stabilito è solamente uno, è richiesto solamente per le patenti di categoria superiore e riguarda i tempi di reazione:

Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione (D.P.R. 495/92, art. 324, comma 1).

La restante parte dell’articolo indica solamente la possibilità, per la Commissione medica locale, di richiedere una valutazione psicodiagnostica: non è indicato alcun particolare requisito psichico.

Che delusione! Ma ecco che, come promesso, arriva il piatto forte.

Le patologie invalidanti

Il Regolamento introduce il concetto di “malattie invalidanti”, patologie che definiscono negativamente i requisiti d’idoneità alla guida. Non è richiesto di possedere particolari requisiti, è richiesto di non soffrire di particolari patologie:

Le malattie ed affezioni riportate nell’appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell’appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida (D.P.R. 495/92, art. 320, comma 1).

Tra le patologie ritenute invalidanti, compaiono patologie che possono incidere sulla salute psichica dell’individuo, compromettendo quindi la sua capacità di guidare e l’idoneità alla guida. Il testo non fornisce indicazioni molto precise su queste patologie, indica piuttosto un ambito nosologico al quale possono essere riferite.

Il problema nell’affrontare le patologie psichiche è l’ampio margine di discrezionalità nella diagnosi del disturbo e della sua severità, nonché la complessa valutazione sulla rilevanza del deterioramento della salute psichica causato della patologia rispetto alle capacità necessarie per condurre un veicolo a motore.

Gli ambiti nosologici individuati sono due, “malattie psichiche” e “sostanze psicoattive”:

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche (D.P.R. 495/92, Appendice II – art. 320, E).

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma (D.P.R. 495/92, Appendice II – art. 320, F).

A completare, un paragrafo che si riferisce a requisiti e prescrizioni più stringenti, nel caso in cui la valutazione dell’idoneità riguardi l’abilitazione alla guida per patenti superiori:

La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità (D.P.R. 495/92, Appendice II – art. 320, F).

Leggendo il testo appare evidente che i requisiti d’idoneità psichica alla guida non siano specificati in dettaglio, come quanto invece stabilito per i requisiti fisici nei rispettivi articoli.

Qualora le loro conseguenze «non siano compatibili con la sicurezza della guida», le “malattie psichiche” invalidanti individuate sono quattro:

  • Turbe psichiche in atto.
  • Ritardo mentale grave.
  • Psicosi.
  • Turbe della personalità.

Il requisito psichico d’idoneità consiste nella valutazione della Commissione medica locale, ma non è chiaro chi debba compiere la prima valutazione sulla compatibilità del disturbo con la sicurezza alla guida.

Per quanto riguarda le “sostanze psicoattive” (alcol, stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze capaci di compromettere l’idoneità a guidare senza pericoli), la circostanza che rende invalidante la patologia è quella di una “dipendenza attuale” o di un “consumo abituale”.

In questo caso il requisito psichico d’idoneità è garantito dall’esito positivo di accertamenti clinici e consulenze capaci di escludere la recidività della dipendenza.

Ancora le patologie invalidanti

Nuova luce sui requisiti psichici d’idoneità alla guida è fornita dal D.L.vo 59/11, che cerca di adeguare il quadro normativo italiano a quello europeo. Il testo non chiarifica precisi requisiti d’idoneità, ma si muove sempre sul campo delle “patologie invalidanti”, offrendo definizioni più analitiche rispetto a quanto presente nel D.P.R. 495/92.

Gli ambiti nosologici individuati sono ora quattro: “dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool”, “uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”, “abuso e consumo abituale di medicinali”, “turbe psichiche”. Saranno pure le disposizioni comunitarie, ma che la “guida dipendente da alcool” possa essere definita come una patologia meriterebbe un serio dibattito.

La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall’alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall’alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione medica locale (D.L.vo 59/11, Allegato III, E.1).

La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta (D.L.vo 59/11, Allegato III, F.1).

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica locale (D.L.vo 59/11, Allegato III, F.2.1).

La patente di guida non è né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente: – colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite inseguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici; – colpito da ritardo mentale grave; – colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare salvo i casi che la commissione medica locale può valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza specialistica presso strutture pubbliche (D.L.vo 59/11, Allegato III, G.1).

In tutti i casi rimangono invariate le prescrizioni già viste riguardo l’abilitazione alla guida per le patenti superiori.

Cosa c’è di nuovo rispetto al testo precedente? Non molto: ancora una volta i requisiti psichici d’idoneità non sono specificati in maniera precisa.

La novità più interessante riguarda la “dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool”, se dimostrando «un periodo constatato di astinenza» la patologia non è più ritenuta invalidante, allora la capacità di osservare un periodo di astinenza dall’alcol si configura come requisito d’idoneità psichica.

Quanto osservato per l’alcol non sembra valere per “uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” e “abuso e consumo abituale di medicinali”: il requisito d’idoneità nel primo caso sembrerebbe quello di una totale astinenza, molto difficile (o assai facile) da dimostrare senza un periodo di riferimento. Nel secondo caso il testo sembra demandare alla Commissione medica locale la scelta dei requisiti d’idoneità alla guida.

Per le “turbe psichiche” il requisito d’idoneità è il «parere di un medico autorizzato», con il corollario del «controllo medico regolare» della domanda di rilascio o rinnovo, in altri termini un accertamento periodico e regolare presso la Commissione medica locale.

La classificazione degli specifici disturbi psichici è così ridefinita:

  • Turbe psichiche gravi.
  • Ritardo mentale grave.
  • Turbe del comportamento gravi della senescenza.
  • Turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità.

Quali sono, davvero, i requisiti d’idoneità psichica alla guida

Alla fine dell’analisi è possibile dedurre e stabilire, attenendosi ai testi di legge, quali siano i requisiti psichici d’idoneità alla guida:

  • Tempi di reazione classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione (solo per le patenti superiori).
  • Valutazione non invalidante della Commissione medica locale sulle turbe psichiche.
  • Esito positivo di accertamenti clinici e consulenze capaci di escludere la recidività della dipendenza da sostanze psicoattive.
  • Capacità di osservare un periodo constatato di astinenza dall’alcol.
  • Capacità di osservare astinenza totale da sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • Valutazione non invalidante della Commissione medica locale sull’uso di medicinali.
  • Parere non invalidante di un medico autorizzato e controllo medico regolare delle turbe psichiche.

COMMENTI

12 commenti su “Idoneità psichica alla guida e patologie invalidanti
  1. Al mio compagno non hanno rinnovato la patente per problemi cognitivi di grado lieve,anche se seguito regolarmente dallo psichiatra del cps e psicologa che ha dato dopo i test,queste conclusioni. Entrambi mi hanno assicurato,che per loro gli avrebbero rilasciato sicuramente la patente,perché, i problemi riscontrati, non sono gravi. Cosa posso fare?

    1. Cara Livia,

      Purtroppo, non smetteremo mai di ripeterlo, le CML possono fare come gli pare: eccetto noi, nessuno vigila sul loro operato.

      Mettiamo per assurdo che il Presidente della CML fosse tifoso della Roma e tu che richiedi l’accertamento d’idoneità alla guida ti presentassi con la maglietta della Lazio: chi gli impedirebbe di esprimere un giudizio d’inidoneità alla guida per mancanza dei requisiti psichici?

      Questo per dire che spesso i giudizi della CML sono del tutto infondati e con molta probabilità motivati dal mero interesse economico, i dirigenti medici che compongo la CML percepiscono un compenso straordinario per questa loro attività, intascando così decine di migliaia di Euro grazie alla visite effettuate, come abbiamo ampiamento documentato alla pagina Cui prodest?.

      Secondo la normativa (D.L.vo 59/11, Allegato III, G.1) solo i casi di «ritardo mentale grave» costituiscono patologia invalidante alla guida, quindi seguendo la normativa il tuo compagno non dovrebbe nemmeno rivolgersi alla CML per accertare l’idoneità, perché i disturbi psichici in forma lieve non costituiscono patologia invalidante.

      Puoi provare con la tutela avverso il giudizio della CML, di cui puoi leggere alla pagina Il ricorso avverso giudizio della Commissione, ma è difficile che la Commissione di RFI esprima un giudizio in contrasto con quello della CML.

  2. Buongiorno, ho assunto psicofarmaci fino a metà 2020 per disturbo dell’umore NAS e ho conseguito la patente a fine 2021, con primo rinnovo quest’anno.
    Non manifesto più alcuna volontà nell’assumere farmaci e guidando non ho mai avuto problemi, nessun incidente.
    Esiste la possibilità che mi tolgano l’obbligo di rinnovo in commissione presentando un certificato dello psichiatra che afferma che non sono più in terapia?

    Vi ringrazio

    1. La possibilità esiste, non la certezza. Quello che puoi fare è presentare il certificato in CML, ma a decidere sulla questione sarà unicamente il giudizio della CML, che tenuto conto del certificato, può muoversi in totale autonomia.

      A nostro giudizio sarà molto difficile che la CML non richieda un successivo controllo, per un problema di carattere generale che riguarda la professione medica. È infatti molto raro che un medico certifichi la “guarigione” da una patologia, quasi come se fosse accaduto un evento miracoloso: i medici non sono guaritori o sciamani. La patologia può peggiorare o stabilizzarsi, i sintomi possono scomparire e la terapia può essere sospesa, ma questo non significa che anche la patologia sia scomparsa, per questo è sempre necessario un successivo controllo.

      Il medico che certificasse la “guarigione” da una patologia, si assumerebbe una grave responsabilità. Se infatti in seguito i sintomi dovessero tornare a manifestarsi e si rendesse necessario riprendere la terapia, il medico dovrebbe ammettere di aver espresso una diagnosi sbagliata, con un grave danno per la sua reputazione professionale. È logico che per essere sicuro di non sbagliare, di esporsi al rischio di una diagnosi sbagliata, il medico prescriverà sempre un successivo controllo.

      Soprattutto nel caso delle CML, dove è espresso un giudizio sull’idoneità alla guida: qualora tale giudizio certificasse l’irrilevanza di una patologia rispetto alla sicurezza della guida, se in seguito questo giudizio dovesse essere messo in dubbio, per esempio nella circostanza di un incidente, l’attendibilità della CML sarebbe del tutto squalificata. In poche parole, se la CML non richiede un successivo controllo, ha tutto da perdere e nulla da guadagnare.

      Purtroppo c’è un’altra circostanza che influisce negativamente sulla possibilità di un’esenzione dal successivo controllo: le CML traggono un vantaggio economico diretto da i controlli che prescrivono, come illustrato in dettaglio alla pagina Cui prodest?. Troviamo questo un grave problema, perché il conflitto d’interessi appare evidente, proiettando un’ombra sul reale fondamento dei giudizi della CML, espressi in scienza e coscienza.

      Sarebbe in ogni caso quantomeno auspicabile che le CML proponessero qualche sorta di discrimine nella prescrizione del successivo controllo in caso di patologie psichiche, come per esempio la legge prevede riguardo all’epilessia. A tale proposito citiamo il D.L.vo 59/11, Allegato III.D.4: «le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni». Sarebbe quindi auspicabile che le CML esplicitassero una simile prospettiva per i casi simili al tuo, dove dopo un certo periodo di anni in cui la terapia è stata sospesa e i sintomi non si sono ripresentati, dovrebbe essere possibile tornare in possesso di una patente con validità di legge.

  3. Salve, sono un ragazzo a cui è stata tolta in maniera permanente la patente. Lo scorso anno non stato bene per vari motivi, sono stato seguito da un medico che mi ha fatto dei test, è emerso un disturbo dello spettro autistico livello 1 ( lieve ) e in base a dei test anche un lieve ritardo mentale anche se non capisco come mai in quanto ho condotto sempre la mia vita con tranquillità, ho studiato mi sono diplomato e ho conseguito la patente. Di conseguenza mi è stata tolta la patente in maniera permanente. Sto facendo ricorso in quanto la ritengo un’ingiustizia….con la macchina esco, lavoro….insomma sono un ragazzo come tanti di 22 anni e per è fondamentale la patente. Come posso muovermi?

    1. Caro Vittorio,

      Possiamo immaginare che un giudizio di permanente inidoneità alla guida sia stato emesso dalla CML in seguito a una revisione della patente. La circostanza che può aver richiesto la revisione dovrebbe essere una visita di controllo dell’INPS: non vediamo altre possibilità.

      In caso di patologie invalidanti, il giudizio sull’idoneità alla guida è prerogativa della CML, quindi non può essere messo in discussione. Possiamo però affermare che un “ritardo mentale lieve” non costituisce patologia invalidante, mentre non sapremmo affermare con certezza se possa invece considerarsi tale un “disturbo dello spettro autistico livello 1”. Deve essere però chiaro che secondo la normativa solo le turbe psichiche gravi costituiscono patologia invalidante, se quindi come è possibile accertare con una breve indagine, il livello 1 è una forma lieve del disturbo dello spettro autistico, crediamo che il rapporto di tale disturbo con l’inidoneità alla guida possa essere oggetto di discussione.

      Possiamo consigliarti di richiedere una nuova valutazione del tuo caso, accedendo al giudizio in autotutela presso RFI, di cui puoi leggere alla pagina Il ricorso avverso giudizio della Commissione. In sede di visita medica, ti consigliamo di sottoporre alla Commissione di RFI una documentazione sanitaria che certifichi il livello lieve dei disturbi psichici oggetto di accertamento, mentre sarebbe molto utile la presenza di un avvocato, il quale potrebbe evidenziare come secondo la vigente normativa i disturbi psichici lievi non costituiscano patologia invalidante alla guida.

  4. Salve. Ero un sottufficiale di Polizia. Ho subito (insieme ad altri colleghi) pressioni psicologiche in ambito lavorativo che mi hanno provocato inevitabili stati d’ansia reattiva, come succede a chiunque subisca delle importanti ingiustizie.
    La mia conseguente e prematura fuoriuscita da quell’ambito mi ha liberato da quegli stati d’ansia come certificato dallo psichiatra ad ogni visita antecedente il rinnovo biennale della mia patente C presso la commissione locale patenti. Nonostante io sia astemio, non fumatore, molto sportivo da sempre (titolare di numerosi brevetti nazionali), non abbia mai subito ricoveri o ingerito psicofarmaci, continuo ad incontrare la commissione patenti ogni due anni. Considerato che nell’anticamera della commissione medica incontro “noti” consumatori di alcool e stupefacenti “temporaneamente” disintossicati che conseguano come me, il rinnovo biennale del certificato di guida, su cosa si basa l’incertezza a non rinnovare la mia patente per i normali cinque anni? Grazie per l’attenzione.

    1. Caro Piero,

      La prescrizione di un successivo controllo con scadenza biennale si basa, nel tuo caso, su quanto previsto dal D.L.vo 59/11, Allegato III.G.2: in caso di turbe psichiche gravi, per i titolari di patenti superiori è stabilito che la validità del documento non possa essere superiore a 2 anni.

      A prescindere dalla manifestazione dei sintomi della patologia, il giudizio sulla tua idoneità alla guida rimane comunque vincolato alla valutazione della CML, dal momento che l’ostativo invalidante presente nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ti impedisce di accedere alla valutazione dei medici di cui al D.L.vo 285/92, art. 119, comma 2.

      Il tuo medico curante può certificare la scomparsa dei sintomi della patologia, ma non può in alcun modo esprimere un giudizio circa la tua idoneità alla guida rispetto al suo decorso, giudizio riservato esclusivamente alla CML.

      1. Salve ma il rinnovo biennale è solo per le patenti superiori c d e, per le patenti A B essendomi stata riconosciuta una invalidità civile 50% per depressione, nel momento in cui ho lasciato alla commissione un certificato pubblico di guarigione posso essere svincolato dalla commissione medica o rimarrò sempre coi rinnovi biennali presso la stessa… alla visita dissero che dovrei rinunciare all’invalidità per ritornare col rinnovo ordinario mi sa tanto di abuso o è così? Grazie

        1. Caro Luca,

          Quello che conta è il parere della CML: se questa prescrive il controllo biennale, è assai difficile ottenere una diversa scadenza. La normativa prevede un limite superiore alla scadenza del successivo controllo per le categorie di patente diverse da A e B, ossia in quei casi non è possibile prescrivere una scadenza del controllo superiore ai 2 anni, ma non prevede un limite inferiore. Per le categorie A e B non è previsto un limite superiore (se non quello specificato dal D.L.vo 285/92, art. 126), ma nemmeno un limite inferiore, quindi nulla impedisce alla CML di richiedere un successivo controllo a qualsiasi scadenza: la normativa insomma non prevede che la scadenza del successivo controllo debba avere un termine minimo.

          La normativa – che a nostro giudizio non merita grandi lodi – del resto non è stata concepita in modo particolarmente rigido, facendo forse affidamento sul buon senso delle CML. Tant’è vero che in un caso come il tuo, che dovrebbe rientrare nelle previsioni del D.L.vo 59/11, Allegato III.G.1, il “controllo medico regolare” cui sarebbe subordinato il rilascio della patente e su cui si fonda in ultima analisi la prescrizione del controllo biennale da parte della CML, è a sua volta subordinato all’avverbio “eventualmente”: sembra però che le CML abbiano deciso di applicare la normativa nella maniera più rigida!

          A rigore normativo dunque, non troviamo nel tuo caso alcun abuso. Per quanto riguarda invece una possibile esenzione dalla visita in CML, sostenuta da pareri medici di vario titolo, rimandiamo a questo commento.

          1. Grazie in effetti alla prima visita mi fu data la validità di un anno di patente “normale” con delle restrizioni, nonostante il certificato psichiatrico dichiarava l’assenza di sintomi della patologia, fatto ricorso alla rfi hanno confermato anche loro la stessa sentenza della cml, non contento mi reco di nuovo alla cml dopo 3 mesi per cercare di capirci qualcosa… cosicché mi propongono di rifare una nuova visita presso loro quindi nuovi bollettini da pagare nuovi certificati questa volta in quello psichiatrico il dottore scrive la completa risoluzione dell’episodio rinnovo a 2 anni senza limitazioni, ma se non revoco l’invalidità mi dice che non mi svincolano dalla cml oltretutto ci fu una discussione tra gli stessi dottori della cml perché un dottore asseriva che le limitazioni andavano messe solo su patenti speciali e non su quelle normali come la mia… mi dicono di farmi arrivare la nuova patente a casa, passano giorni e niente quindi mi reco di nuovo lì il certificato era rimasto lì a distanza di un mese tra mille altre scartoffie, mi dicono che devo recarmi io in motorizzazione o presso un agenzia di pratiche affinché possa andare avanti la pratica, ora mi chiedo se è normale tutto ciò oltretutto per quel che ho letto, prima dei 4 mesi della scadenza mi sembra non si può rinnovare la patente… ad oggi mi ritrovo la patente di validità di un anno con restrizioni e una fotocopia della ricevuta della visita medica giacche l’originale l’ho consegnata in agenzia, sul portale dell’automobilista non risultano aggiornamenti e io non so se posso circolare o meno con quel nuovo certificato, non so se sono a rischio x multa o copertura assicurativa non so se 4 mesi prima della scadenza verrà rinnovata in automatico, tutto ciò mi ha portato via tempo soldi e stress tralasciando tutti gli altri danni a livello sociale e lavorativo, dovrei rivolgermi a un penalista? Fare ricorso al Tar? Vi prego un aiuto sono esausto grazie

          2. Caro Luca,

            Tutto deve essere nato da un equivoco. Quando la CML ti ha proposto di ripetere il controllo, crediamo intendesse il controllo previsto dal termine di validità della tua patente. Come hai notato, non è infatti possibile richiedere il rinnovo della patente prima di 4 mesi dal termine di validità, il compito della CML è solo quello di accertare i tuoi requisiti d’idoneità alla guida, quindi non può disporre la revisione della patente, che in effetti ti avrebbe consentito un nuovo accertamento.

            Certo potresti effettuare una nuova visita medica presso CML, ma questa dovrebbe comunque attendere il termine di validità della tua patente per inviare alla Motorizzazione la richiesta di rinnovo, con la quale sarebbe emesso il duplicato: crediamo che in effetti a questo malinteso sia dovuta la tua attesa.

Qual è la tua opinione? Lascia un commento su “Idoneità psichica alla guida e patologie invalidanti”

Vuoi domandare qualcosa a CML Roma 1 adesso basta? Assicurati di aver letto le domande frequenti, altrimenti scrivi a domande@cmlroma1-adessobasta.it

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *