Ostativo invalidante e Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

aggiornato il: 24 Dicembre 2023 Stampa pagina Stampa pagina

Nei casi indicati dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 4, in cui l’accertamento dei requisiti d’idoneità psichica e fisica alla guida è affidato alla Commissione medica locale, non è possibile accertare tali requisiti presso studi di consulenza automobilistica o altre strutture: al medico accertatore è infatti impedito di trasmettere la domanda di conferma di validità della patente alla Motorizzazione.

Un simile meccanismo riflette il principio gerarchico secondo cui il giudizio della Commissione è superiore a quello del medico accertatore, se quindi la Commissione ha prescritto un successivo controllo, l’eventuale giudizio di un medico, contrario a quello della Commissione, non è ritenuto valido.

Si genera così il paradosso per cui anche in caso di completa remissione della patologia, accertata da regolare certificato medico, non sia possibile per il medico accertatore esprimere un giudizio sull’idoneità alla guida, ma questo è demandato alla Commissione anche quando è accertato che non sussistano i presupposti per tale disposizione, essendo la patologia in remissione completa.

L’ostativo invalidante e la perpetuazione della richiesta di successivo controllo

Questa situazione paradossale è imputabile a quello che è possibile chiamare ostativo invalidante, uno sfuggente strumento che opera nel centro elaborazione dati (CED) della Motorizzazione. Quando riceve il certificato d’idoneità, nel caso in cui la Commissione abbia prescritto un successivo controllo, la Motorizzazione attiva infatti questo strumento, che impedirà l’accertamento presso strutture diverse dalla Commissione medica locale.

L’ostinazione dell’ostativo è tale da impedire l’accertamento in strutture diverse anche quando la Commissione non abbia prescritto il successivo controllo. Esistono innumerevoli testimonianze di casi in cui l’ostativo abbia impedito al medico accertatore il rilascio del certificato d’idoneità alla guida per la conferma di validità di una patente con validità di legge.

Il caso tipico è quello in cui, terminati con esito favorevole tutti i successivi controlli richiesti dalla Commissione, in assenza della richiesta di un successivo controllo, finalmente la Motorizzazione emetta un duplicato della patente con validità di 10 anni, ma nonostante ciò allo scadere di tale termine l’ostativo invalidante impedisca ancora una volta l’accertamento d’idoneità alla guida presso strutture diverse dalla Commissione: come fare?

La rimozione dell’ostativo

Rimuovere l’ostativo invalidante è possibile, ma sarà necessaria molta pazienza, pure perché dopo magari più di venti anti dal primo controllo in Commissione, sarebbe legittimo ritenere la questione chiusa.

L’ostativo opera nel centro elaborazione dati della Motorizzazione, quindi la richiesta di rimozione dovrà essere presentata qui. Non esistono informazioni istituzionali circa la procedura, ma esistono numerose testimonianze concordi sul fatto che sia sufficiente recarsi presso la sede della Motorizzazione e chiedere a voce di rimuovere l’ostativo: l’operatore allo sportello verificherà la legittimità della richiesta.

Per procedere alla rimozione, la Motorizzazione richiede copia dell’ultimo certificato medico rilasciato dalla Commissione, che attesti l’esenzione dal successivo controllo: la patente posseduta, qualora riporti la validità di legge, non è ritenuta documento probante.

In caso non fosse possibile reperire il certificato medico presso la propria cartella clinica o presso la Commissione di provenienza, l’esito della richiesta è incerto: esistono comunque testimonianze secondo cui la Motorizzazione avrebbe accettato anche dichiarazioni firmate dalla Commissione, che attestino l’esenzione dal successivo controllo.

Come è regolato l’ostativo invalidante?

Non è chiaro quando sia stato introdotto l’uso dell’ostativo, perché nessuna normativa ne riporta esplicita menzione, ma è possibile rintracciare indizi della sua esistenza grazie a una serie di normative e documenti, che si susseguono a partire dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, concernente la «Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente». Tale decreto introduceva una sostanziale rivoluzione nella trasmissione dati dalla Commissione alla Motorizzazione, prevedendo che questa avvenisse per via telematica ossia attraverso la rete informatica a tutti nota come “internet”.

Si arriva così al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013, che illustrata la procedura alla quale si dovranno attenere medici accertatori e Commissioni, nella trasmissione dei dati relativi al giudizio d’idoneità alla guida, in sede di conferma di validità della patente. Ecco quindi l’indizio inequivocabile, il decreto infatti afferma che per il medico accertatore non è possibile procedere alla conferma di validità:

Se dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una commissione medica locale (decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013, art. 5, comma 1, lettera c).

Nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG) è quindi presente uno strumento che evidenzia un “obbligo” di sottoporsi a visita in Commissione, che di fatto impedisce di procedere al medico accertatore. A confermare l’esistenza dell’ostativo invalidante è anche il Manuale Utente per Medico/Struttura/CML, il quale in fase di verifica della “rinnovabilità” della patente, tra i “messaggi bloccanti” prevede il seguente:

La patente non è rinnovabile. L’accertamento deve essere effettuato presso una Commissione Medico Locale (Manuale Utente per Medico/Struttura/CML, pag. 8).

È dunque evidente che l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida tenga traccia delle patenti e degli individui sottoposti al controllo della Commissione medica locale, ma come e secondo quale normativa?

L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

Istituito ai fini della sicurezza stradale, l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è un registro informatico che contiene una serie di dati riguardo gli abilitati alla guida, ossia chi abbia conseguito la patente di guida italiana. Ecco i dati che la normativa prevede siano registrati:

Nell’Anagrafe devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all’articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate (D.L.vo 285/92, art. 226, comma 11).

L’Anagrafe è suddiviso in cinque sezioni: abilitazioni, anagrafica, infrazioni, sanzioni, incidenti. La sezione che qui interessa è la prima:

La sezione “abilitazioni” contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale (D.P.R. 495/92, art. 403, comma 2).

Non è possibile evincere nulla da questa scarna normativa, circa la natura e la funzione dell’ostativo invalidante. È solamente possibile ipotizzare che tra i dati relativi alla revisione o al rinnovo della patente, rientri in qualche modo lo strumento che abbiamo definito “ostativo invalidante”.

COMMENTI

Un pensiero su “Ostativo invalidante e Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
  1. Assoluzione penale che mi ha portato in commissione a rinnovare la terza volta dopo un ordinanza del genere anzi doppia ordinanza, se la CML ignora l’ordinanza a chi posso rivolgermi visto che prima del reato avevo la patente per 10 anni?
    Allego con privacy
    Prefettura di ..

    Ufficio Territoriale del Governo

    Fasc. nr. bis/2024 Web Arc – Area III
    PREMESSO che con provvedimento nr. 541/21 w.a Pat. PI in data 04.02.2021 è stata disposta – ai sensi
    dell’art. 223 del C.d.S. – nei confronti del sig. … – nato a ….) l’
    …., redidente… – la sospensione della patente di guida per il periodo
    di TRE MESI con restituzione subordinata a visita medica ex art. 119/co. 4 del C.d.S. – in conseguenza
    della violazione dell’art. 187/co. 8 del Codice della Strada, violazione accertata dal Comando Compagnia
    Carabinieri N.O.R.M. di in data 26.01.2021;
    RILEVATO che nella circostanza della contestazione dell’art. 187/co. 8 del C.d.S. – ovverosia in data
    26.01.2021 – l’organo accertatore ha proceduto al ritiro della patente di guida cat. “B” nr. U
    13B12719H – rilasciata in data 30.11.2017 – intestata ad ……., e che questi ha
    regolarmente provveduto a sottoporsi a visita medica ai sensi dell’art. 119/co. 4 del C.d.S. presso la
    Commissione Medica di—— in data 10.11.2021 rientrando così in possesso della patente di cui
    risulta titolare in data 22.11.2021;
    VISTO che a seguito della violazione dell’art. 187/co. 8 del C.d.S. – penalmente rilevante – ……. è stato deferito al Tribunale penale competente e che con il Dispositivo di Sentenza datato
    24.01.2024 il Tribunale di – nella persona del Giudice dr.ssa …… – “assolve il sign—– in ordine al reato a loro ascritto perché il fatto non sussiste”;
    RILEVATO pertanto che la decisione dell’Autorità Giudiziaria determina inevitabilmente il superamento
    dei presupposti di fatto posti alla base dell’ordinanza prefettizia nr. 1/21 w.a. Pat. — del 04.02.20..;

    DECRETA

    la revoca – ex art. 21 quinquies della Legge nr. 241/1990 – dell’ordinanza di sospensione della patente di
    guida nr. 541/21 w.a. Pat. PI del 04.02.2021 emessa a carico di ME – come sopra
    generalizzato – e, per l’effetto

    INVITA

    la Commissione Medica Locale di … a revocare ogni tipo di atto, provvedimento e/o
    procedimento in essere, adottato nei confronti del sig. ….. in esecuzione
    dell’ordinanza revocata con il presente provvedimento.
    E’ fatto salvo l’esercizio di ogni ritenuto profilo di competenza, autonomo ed indipendente, da parte della
    citata C.M.L.
    Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
    entro 60 giorni dalla sua notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
    notifica.
    Il presente provvedimento è sottoscritto dal dirigente pro tempore dell’Area III di questa Prefettura – Ufficio
    Territoriale del Governo, giusta il combinato disposto dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo nr. 139/2000 e al
    Decreto del ministero dell’Interno del 04.05.2005.

    DOMANDA??
    Cioè l’avvocato di fronte a decisione della CML è RIMASTA BASITA… io ho speso una barca di soldi e voglio far valere tale ordinanza diciamo di gerarchia superiore ai medici di CML.

    A QUESTO PUNTO A PARTE LA SCADENZA A BREVE CHE MI CHIEDONO IN CML E POSSO DIMOSTRARE LA MIA IDONEITÀ COME IN PASSATO…
    LA MIA DOMANDA A CHI POSSO FAR RICORSO CONTRO LO STRAPOTERE DI NON RICONOSCERE UN ORDINANZA PENALE DI ASSOLUZIONE AVVENUTA DOPO 2 ANNI IN TRIBUNALE E TRASMESSA IN PREFETTURA CHE HA CANCELLATO IL REATO PORTANDOMI A FARE RINNOVI CON PREGIUDIZIO A CARO PREZZO??
    IN ATTESA!
    GRAZIE!
    SALUTI

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